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Sentenza

Sentenza n. 8406/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri, sez. lavoro, n. 879/2024, resa pubblica in data 25.05.2024.

Giustizia amministrativa202504600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 879/2024, relativa all'attivazione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 879/2024. Tale sentenza aveva condannato il Ministero ad attivare la Carta elettronica del docente in favore di una ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro, e in favore dell'altro ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. Le amministrazioni si sono costituite con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario è finalizzata ad assicurare l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l'allegazione dell'inadempimento da parte dei ricorrenti non è stata superata da alcuna documentazione o chiarimento dell'amministrazione, sicché è stata accertata l'inottemperanza e il Ministero è stato condannato a provvedere. È stato nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, destinato a intervenire in caso di perdurante inadempimento entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    È la disposizione processuale richiamata quale base del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: accerta l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione e dispone le misure necessarie all'attuazione del titolo, senza integrare la pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega specificamente l'inadempimento dell'amministrazione e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato, l'inadempimento può essere accertato sulla base della distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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