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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 163 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Provincia impugnava la cartella di pagamento per € 122.424,47 relativa a contributi per la manutenzione ed esercizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi nel porto della Spezia, sostenendo che, a seguito della Legge n.84/1994 (riordino della legislazione portuale), le Province non sono più tenute a concorrere a tali spese per porti dotati di Autorità Portuale. Il MEF e la Ragioneria avevano eccepito difetto di giurisdizione del giudice tributario e, successivamente, difetto di legittimazione passiva, rilevando che la cartella era stata emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La decisione

La Corte d'Appello ha ritenuto di avere giurisdizione in materia tributaria richiamando i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.7278/2023) e ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF/Ragioneria, spiegando che l'impugnazione della cartella consente di contestare il merito della pretesa e di chiamare in giudizio l'ente creditore. Sul merito l'appello è stato accolto: la Corte ha rilevato che, secondo il chiaro tenore degli artt. 13 comma 2 e 27 comma 5 della Legge n.84/1994, le Province non hanno più competenza né sono più tenute a erogare i contributi in questione a partire dalle spese esigibili dal 1° gennaio 1995 (per spese dal 1994). Pertanto la cartella è stata annullata. Spese compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • Legge 28/01/1994 n.84 (Riordino della legislazione in materia portuale)

    art.13 comma 2; art.27 comma 5

    Gli articoli hanno tolto alle Province l'obbligo di erogare contributi per le spese portuali nei porti indicati e hanno disposto che i contributi di Province e Comuni non sono più erogati a partire dagli importi esigibili dal 1° gennaio 1995 relativi a spese dal 1994, escludendo così la residuale competenza finanziaria della Provincia della Spezia.

  • Regio Decreto 2 aprile 1885 n.3095

    Costituisce la base normativa richiamata dallo Stato per giustificare la pretesa contributiva; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'intervento riformatore della L.84/1994 abbia escluso l'ulteriore responsabilità delle Province rispetto a tali obblighi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546

    L'art.19 disciplina gli atti non impugnabili; la Corte osserva che, sebbene la cartella sia emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'impugnazione della cartella consente comunque di contestare la pretesa fondata su atto non impugnabile mediante chiamata in giudizio dell'ente creditore indicato nella cartella.

  • Cass. SS.UU. sent. n.7278/2023 (giurisprudenza)

    La sentenza delle Sezioni Unite è richiamata per i tre criteri che caratterizzano una fattispecie di natura tributaria: (1) disciplina diretta a causare una decurtazione patrimoniale definitiva; (2) assenza di modifica di un rapporto sinallagmatico; (3) destinazione delle risorse a spese pubbliche. La Corte d'appello applica tali criteri per affermare la giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Quando una cartella esattoriale comporta una decurtazione patrimoniale definitiva, non modifica rapporti sinallagmatici e le risorse sono destinate a spese pubbliche, la materia rientra nella giurisdizione tributaria secondo i criteri delle Sezioni Unite.
  • L'impugnazione della cartella consente di discutere il merito della pretesa, anche se l'atto sottostante è formalmente non impugnabile, e impone di chiamare in giudizio l'ente creditore indicato nella cartella per contestarne la legittimità.
  • Se una norma riformatrice (qui la L.84/1994) abroga o elimina la competenza o l'obbligo di contribuzione di un ente, la pretesa successiva dello Stato può essere annullata: va valutato il tenore letterale della norma e l'effetto temporale sulle spese (es. decorrenze 1994/1995 indicate dalla legge).
  • In assenza di precedenti giurisprudenziali netti su questioni nuove, è possibile la compensazione integrale delle spese di giudizio.
  • Nelle controversie tributarie fondate su cartelle emesse da enti di riscossione, il resistente può eccepire difetto di legittimazione o giurisdizione, ma il giudice deve verificare i requisiti di natura tributaria e, se presenti, può dichiarare la propria competenza e rigettare eccezioni formali non sostanziali.

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