Cassazione Penale, Ordinanza n. 03422/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione, sostenendo che la decisione di merito sarebbe stata affetta da carenze argomentative; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico, perché fondato su massime giurisprudenziali e affermazioni astratte non correlate alla concreta motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece già ritenuto, con motivazione logica e aderente ai dati probatori, la configurabilità del dolo di evasione. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; anche tale censura è stata ritenuta inammissibile, poiché la Corte di merito aveva escluso i presupposti della diminuzione di pena valorizzando il rilevante danno arrecato all'erario, superiore a cinque milioni di euro, e il ricorso non indicava alcun elemento concreto che, se valutato, avrebbe potuto condurre al riconoscimento delle attenuanti.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito escluda i presupposti per una riduzione della pena, valorizzando elementi negativi come l'elevato danno cagionato all'erario; la censura in cassazione deve indicare elementi concreti trascurati dalla motivazione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre principi astratti o massime giurisprudenziali senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con i dati probatori valorizzati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in termini meramente assertivi: il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali passaggi logici sarebbero manifestamente illogici o quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo se il ricorso individua concreti elementi di segno favorevole ignorati o mal valutati dal giudice di merito; non è sufficiente una richiesta generica di rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
- La rilevanza del danno arrecato all'erario può costituire valida ragione per escludere le attenuanti generiche quando il giudice di merito la valorizzi in modo coerente nella complessiva valutazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03362/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03367/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03368/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →