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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09700/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso contestava i tratti costitutivi della resistenza ascritta, anche sotto il profilo soggettivo, tentando in sostanza di rivalutare il merito della decisione e riproponendo doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità, perché dirette a mettere in discussione la tenuta complessiva della decisione impugnata senza evidenziare vizi giuridici o manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del merito della responsabilità, specie quando contestino i tratti costitutivi del reato già vagliati dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone doglianze già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è coerente con le emergenze istruttorie e immune da vizi manifesti, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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