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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43990/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., della domanda di indennizzo per ingiusta detenzione: a DI LIETO era stato contestato il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ma era stato assolto dalla Corte d'appello per non aver commesso il fatto. La Corte di riparazione aveva rifiutato l'indennizzo ritenendo che l'istante fosse direttamente coinvolto in un episodio di ritorsione/minaccia (percosse e insulti a GIULIANO Luigi e PINTO Giovanni) narrato in un dialogo tra terzi e riferito alla presenza di DI LIETO al cospetto di DI MAIO, elemento che i giudici di merito avevano ritenuto idoneo a escludere il diritto all'indennizzo. La difesa ha dedotto vizio di motivazione: l'episodio non si sarebbe verificato e il collaboratore DI MAIO lo avrebbe smentito; inoltre DI LIETO era detenuto al momento degli episodi e non corrispondeva al soggetto emerso nelle intercettazioni, per cui la valutazione della fonte (dialogo tra terzi) sarebbe errata e non avrebbe potuto fondare il diniego dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello di Salerno, pur richiamando i principi di giurisprudenza, non ha dato una motivazione chiara e congrua circa la storicità dell'episodio utilizzato come causa ostativa all'indennizzo. In particolare la Corte ha evidenziato l'impossibilità di controllo sulla congruità del ragionamento della Corte di riparazione, posto che non è chiaro se quella Corte abbia ritenuto l'episodio storico o soltanto privo di rilevanza penale. La Cassazione ha affermato i principi sul diverso oggetto e standard del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e sul divieto per il giudice della riparazione di ritenere provati fatti smentiti nella sentenza assolutoria. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio conforme ai principi indicati. La regolamentazione delle spese è rimessa al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'azione per ottenere l'indennizzo per la detenzione ingiusta; il giudice della riparazione deve accertare se la detenzione sia stata causata da dolo o colpa grave dell'interessato valutando gli elementi probatori disponibili

  • criterio probatorio del processo penale "al di là di ogni ragionevole dubbio"

    Il principio caratterizza il giudizio di responsabilità penale e non vincola il giudice della riparazione, il quale può svolgere una valutazione autonoma degli stessi fatti sotto diverso parametro di giudizio

  • giurisprudenza di legittimità (massime richiamate dalla sentenza, es. sez. 4 n. 9212/2013, sez. 4 n. 12228/2017, sez. 4 n. 27458/2019 e altre)

    Principi secondo i quali: il giudice della riparazione valuta autonomamente se comportamenti del ricorrente abbiano contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità; può utilizzare elementi probatori delle indagini salvo siano stati esclusi in dibattimento; non può tuttavia ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha espressamente escluso

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e "ex ante" rispetto al giudizio penale: non accerta la colpevolezza, ma se il comportamento dell'interessato abbia concorso a generare l'apparenza di responsabilità tale da giustificare la misura
  • Non è consentito al giudice della riparazione ritenere provati fatti storici già espressamente esclusi nella sentenza di assoluzione; se la Corte di merito utilizza come causa ostativa un episodio narrato da terzi deve chiarire se ritenga l'episodio come storicamente avvenuto o invece valutato insufficiente a provare la responsabilità penale
  • Elementi ricavabili dalle indagini (anche intercettazioni) possono essere utilizzati dal giudice della riparazione purché non esclusi dal dibattimento e purché la motivazione dell'uso di tali elementi sia adeguata e congrua
  • La frequentazione o la contiguità con soggetti di segnalata illiceità può essere valutata come condotta sintomatica ai fini della riparazione solo se il giudice spiega la loro oggettiva idoneità a costituire indizio di complicità in relazione alla qualità dei collegamenti
  • Se la Corte d'appello omette di specificare i passaggi logico-motivazionali essenziali (ad es. storicità dell'episodio usato come ostativo), la Cassazione annullerà e rinvierà per nuovo giudizio

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