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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13995/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Varese (26/6/2016). La Corte d'appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Parrotto sosteneva che, essendo stata dichiarata contumace in primo grado e assente in appello, ai sensi della disciplina transitoria (art. 15-bis legge n.67/2014 e con chiarimenti della legge n.118/2014) i termini per impugnare dovevano decorrere dalla notifica dell'estratto contumaciale (notif. 26/8/2016), rendendo tempestivo l'appello depositato il 14/10/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la condizione di contumacia è efficace sino alla comparizione dell'imputato e che le modifiche legislative non operano retroattivamente sulle situazioni già cristallizzate; ha richiamato la disciplina transitoria (legge n.118/2014) e la giurisprudenza che impone la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza per l'imputato contumace. Considerando la notificazione dell'estratto il 26/8/2016 e la sospensione dei termini per il periodo feriale, il termine di 45 giorni per l'impugnazione è risultato decorrere dal 31/8/2016 e quindi l'appello del 14/10/2016 è stato ritenuto tempestivo. La sentenza impugnata è stata annullata nei confronti della ricorrente e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Milano per il proseguimento del processo.

Norme richiamate

  • art. 15-bis, comma 1, legge 28/4/2014 n. 67

    La Corte ha valutato che la disciplina introdotta non ha efficacia retroattiva sulle situazioni già determinate (contumacia dichiarata prima della novella), per cui non muta il punto di decorrenza dei termini per l'impugnazione nelle ipotesi di contumacia già esistenti.

  • legge 11/8/2014 n. 118 (disposizione transitoria)

    Conferma che la nuova disciplina non si applica ai procedimenti nei quali, all'entrata in vigore della novella, non era stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado; ciò cristallizza l'inapplicabilità della novella alle situazioni anteriori.

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Nella vigenza ratione temporis delle norme anteriori, impone la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace; l'omessa notificazione può incidere sulla esecutività della sentenza.

  • art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre l'appello (nella fattispecie calcolato a partire dalla regolare notificazione dell'estratto contumaciale), tenendo conto delle sospensioni feriali.

  • art. 670, cod. proc. pen.

    Consente di dedurre la non esecutività della sentenza per l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto, costituendo un rimedio contro la mancata comunicazione degli atti necessari per far decorrere i termini.

  • Sez. U., n. 36848 del 17/7/2014 (Rv. 259992) - giurisprudenza

    Richiamata per il principio che l'abrogazione di una norma non comporta automaticamente la cessazione dell'efficacia delle norme abrogate sulle situazioni già formatesi, salvo espressa disposizione di retroattività.

  • Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020 (Rv. 280674) - giurisprudenza

    Affermata l'indisponibilità della situazione di contumacia e che l'omessa notificazione dell'estratto nei confronti di un imputato contumace integra causa di non esecutività della sentenza, con conseguente necessità di applicare la disciplina anteriore ratione temporis.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato contumace in primo grado prima dell'entrata in vigore della novella normativa, la nuova disciplina delle notificazioni non si applica retroattivamente: i termini per proporre impugnazioni si calcolano secondo la normativa previgente.
  • L'estratto contumaciale e la relativa notificazione sono atti essenziali per far decorrere i termini d'impugnazione nei confronti di imputati contumaci; l'omessa notificazione può rendere la sentenza non eseguibile e giustificare la ritenuta tempestività dell'impugnazione.
  • In presenza di contestazioni sulla decorrenza dei termini, valutare sempre la data di notificazione dell'estratto, l'eventuale sospensione feriale dei termini e la qualifica (contumace vs assente) attribuita all'imputato nei verbali; errori nella qualificazione procedimentale possono pregiudicare il decorso dei termini.
  • Ricorrere in Cassazione è idoneo quando si deduce violazione di norme di diritto e contraddittorietà della motivazione relative alla decorrenza dei termini per impugnare, specie se sostenute da principi di diritto consolidati e disposizioni transitorie.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare la presenza di notifiche dell'avviso di deposito/estratto e, in caso di omissioni, valutare rimedi procedurali (eccezione in sede territoriale o deduzione in cassazione ai sensi dell'art. 670 c.p.p.) per far valere la non esecutività o la tempestività dell'impugnazione.

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