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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16289/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Tre soggetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Il ricorso è stato poi definito con decreto di estinzione ex art. 380-bis c.p.c. per mancata richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta. La controparte, costituitasi con controricorso, ha successivamente chiesto che la Corte provvedesse anche sulle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c., domanda già depositata tempestivamente con istanza e documentazione. I ricorrenti si sono opposti con memoria. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi la possibilità di integrare il decreto di estinzione liquidando anche le spese della fase di sospensione e la tempestività della relativa istanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestiva e ammissibile la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c., poiché depositata prima della scadenza del termine per chiedere la decisione e corredata dalla documentazione necessaria. Ha inoltre affermato che, anche nel caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto di estinzione ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c., le spese del procedimento di sospensione possono essere liquidate dalla Corte se oggetto di specifica istanza nei termini di cui all'art. 372 c.p.c. Ha quindi integrato il precedente decreto di estinzione condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento di euro 438,00 per esborsi ed euro 1.752,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della controricorrente. Il giudizio di cassazione, in sé, era già stato dichiarato estinto con il decreto n. 12315/2025.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    quando il ricorso si intende rinunciato e non viene chiesta la decisione nel termine, la Corte provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

  • art. 391 c.p.c.

    attribuisce alla Corte il potere di condannare alle spese la parte che ha dato causa all'estinzione, potere discrezionale e non obbligo automatico, ma esercitabile nel caso concreto.

  • art. 373 c.p.c.

    le spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata possono essere liquidate dalla Corte di cassazione se vi sia specifica istanza documentata e tempestiva.

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come termine processuale entro cui va depositata l'istanza specifica e documentata per ottenere la liquidazione delle spese della sospensione.

  • art. 288 c.p.c.

    secondo comma, ultimo inciso

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'integrazione del decreto.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'integrazione del decreto.

  • Cass., Sez. Un., n. 16415/2018

    richiamata per il principio secondo cui l'omessa liquidazione delle spese può essere rimediata con correzione di errore materiale se si tratta di mera dimenticanza e non di contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • Cass., Sez. Un., n. 19137/2023

    richiamata nel medesimo senso sulla correggibilità dell'omessa liquidazione delle spese per errore materiale e sulla condanna alle spese in caso di definizione del giudizio ex art. 391 c.p.c.

  • Cass. n. 29567/2024

    richiamata a sostegno della possibilità di chiedere e ottenere la liquidazione delle spese della sospensione davanti alla Cassazione.

  • Cass. n. 12104/2025

    richiamata a sostegno della medesima possibilità di liquidazione delle spese della sospensione anche nella definizione del giudizio con decreto.

Massime di principio

  • In caso di definizione del ricorso per cassazione come rinunciato o estinto ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la Corte può provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., esercitando un potere discrezionale di condanna a carico della parte che ha dato causa all'estinzione.
  • La liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c. può essere richiesta alla Corte di cassazione, purché vi sia una specifica istanza tempestiva e documentata depositata nei termini processuali previsti.
  • L'omessa liquidazione delle spese processuali, quando dipenda da mera dimenticanza e non da un contrasto tra motivazione e dispositivo, è suscettibile di rimedio mediante correzione di errore materiale.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, la Corte può fare riferimento al valore della controversia desumibile dalla sentenza impugnata e includere anche le spese sostenute per attività documentate, come la perizia giurata prodotta nella fase di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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