Cassazione Penale, Ordinanza n. 04480/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, di fatto, la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tentata rapina aggravata e aveva ritenuto congrua la pena inflitta. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato sia l'affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio per il delitto di tentata rapina aggravata. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: la difesa sosteneva, in sostanza, che la motivazione fosse insufficiente o non adeguatamente argomentata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva negato le attenuanti con motivazione logica e aderente agli atti, valorizzando la gravità del fatto e la capacità a delinquere desunta dai precedenti specifici. È stato inoltre ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, già determinato al minimo edittale e poi ridotto nella misura massima per il tentativo.
Norme richiamate
La sentenza richiama il delitto di rapina in forma tentata e aggravata come titolo di reato oggetto del giudizio, senza soffermarsi sul contenuto della fattispecie.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato sulla base della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti specifici.
La pena era stata ridotta nella misura massima in ragione della configurazione del tentativo.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è adeguata quando valorizza in modo coerente la gravità del fatto e gli indici di capacità a delinquere dell'imputato, purché tali elementi risultino logicamente collegati alle emergenze processuali.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione valutativa rispetto a una motivazione di merito logica e non manifestamente illogica.
- La congruità del trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione quando la pena sia stata determinata entro i limiti edittali e ulteriormente ridotta nella misura massima consentita per il tentativo, in presenza di motivazione coerente del giudice di merito.
Come è indicizzato
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