Sentenza n. 10388/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 3509/2025, pubblicata in data 24.03.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 21512/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 3509/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né documentare l'avvenuto adempimento o fornire giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività del titolo giudiziale, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza né aveva allegato l'adempimento o giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dalla serialità dei ricorsi. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato e l'attuazione concreta dell'utilità riconosciuta dalla pronuncia giurisdizionale.
Fondava la competenza territoriale del TAR adito per l'esecuzione del titolo giudiziale.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta; il comma 4, lettera e), disciplina le penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, non essendo ancora maturati i presupposti, con possibilità di successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale escludeva un impedimento temporale all'esecuzione e consentiva di accertare l'inottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento concreto dell'utilità riconosciuta dal giudicato, verificando se l'amministrazione obbligata abbia dato puntuale esecuzione alla pronuncia.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, non potendo opporre ragioni di opportunità, difficoltà pratica o difficoltà finanziaria.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la mancata esecuzione dell'obbligazione risultante dal titolo giudiziale integra inottemperanza, ove l'amministrazione non dimostri l'adempimento o non fornisca una giustificazione dell'inerzia.
- In presenza di inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, qualora il termine assegnato decorra inutilmente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti derivanti dalla persistente inottemperanza oltre il termine fissato dal giudice; essa può essere richiesta successivamente.
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