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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39379/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, perché prende atto della rinuncia rituale al ricorso per cassazione, accettata anche dai controricorrenti. Il procedimento di legittimità viene quindi dichiarato estinto. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate, come espressamente concordato dalle parti. Non vi è cassazione della decisione impugnata, ma solo estinzione del giudizio di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

Due avvocati avevano ottenuto nei confronti di una società un decreto ingiuntivo per euro 62.357,77 a titolo di compensi professionali maturati per attività svolta in due procedimenti civili. La società aveva proposto opposizione, trattata ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 150/2011, ma il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi contro l'ordinanza del Tribunale. Prima della decisione, però, la società ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto da tutte le parti; i resistenti hanno accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. 150/2011

    richiamato solo per qualificare il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo trattata dal Tribunale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    ex art 391 u. c. cod. proc. civ.

    in presenza di espressa previsione di compensazione, sulle spese del giudizio di cassazione non occorre provvedere ulteriormente

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte si limita a prenderne atto senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Se le parti concordano espressamente la compensazione delle spese del giudizio estinto, la Corte non deve statuire ulteriormente sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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