Cassazione Civile, Ordinanza n. 39379/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, perché prende atto della rinuncia rituale al ricorso per cassazione, accettata anche dai controricorrenti. Il procedimento di legittimità viene quindi dichiarato estinto. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate, come espressamente concordato dalle parti. Non vi è cassazione della decisione impugnata, ma solo estinzione del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
Due avvocati avevano ottenuto nei confronti di una società un decreto ingiuntivo per euro 62.357,77 a titolo di compensi professionali maturati per attività svolta in due procedimenti civili. La società aveva proposto opposizione, trattata ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 150/2011, ma il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi contro l'ordinanza del Tribunale. Prima della decisione, però, la società ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto da tutte le parti; i resistenti hanno accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. 150/2011
richiamato solo per qualificare il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo trattata dal Tribunale
la rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di legittimità
ex art 391 u. c. cod. proc. civ.
in presenza di espressa previsione di compensazione, sulle spese del giudizio di cassazione non occorre provvedere ulteriormente
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte si limita a prenderne atto senza esaminare i motivi di ricorso.
- Se le parti concordano espressamente la compensazione delle spese del giudizio estinto, la Corte non deve statuire ulteriormente sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39229/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39230/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39231/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39233/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39246/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39247/2021 del 10/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →