Cassazione Penale, Ordinanza n. 09021/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 171-octies della legge sul diritto d'autore. Il ricorrente, anche con memoria, insisteva sulla maturata prescrizione. Nel primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p., sostenendo che il termine prescrizionale fosse ormai decorso. Nel secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla disciplina applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Ha poi qualificato il secondo motivo come censura di merito, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione di appello ritenuta adeguata. Ha inoltre giudicato correttamente motivato il diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sulle modalità della condotta, ritenuta elusiva delle misure dirette a impedire l'accesso a programmi criptati, e sulle conseguenze dannose. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna, richiamata come titolo del fatto contestato.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione del reato.
Richiamato per il criterio della legge più favorevole nel raffronto tra discipline della prescrizione succedutesi nel tempo.
Considerato nel raffronto tra sospensione del decorso della prescrizione nella disciplina della riforma Orlando e la disciplina successiva.
Richiamato come disposizione introdotta dalla l. n. 134/2021 nel confronto tra discipline della prescrizione applicabili ai fatti del periodo indicato.
Norma invocata per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte conferma il diniego per la gravità concreta della condotta e delle conseguenze.
Indicata come disciplina applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 in materia di prescrizione.
legge 27 settembre 2021, n. 134
Richiamata per l'introduzione dell'art. 161-bis c.p. e per il confronto normativo in tema di prescrizione.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, dovendosi operare il raffronto con la disciplina successivamente modificata dalla legge n. 134 del 2021 secondo il criterio della legge più favorevole di cui all'art. 2, comma 4, c.p.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può esaminare ulteriori deduzioni sul decorso della prescrizione eventualmente maturata.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano in una diversa lettura del fatto rispetto a una motivazione di merito già ritenuta adeguata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizzi in modo non illogico le modalità della condotta e le conseguenze dannose, specie se la condotta è connotata da elusione di misure predisposte per impedire l'illecito accesso a contenuti protetti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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