Cassazione Penale, Sentenza n. 17503/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata rapina e danneggiamento. Ha dedotto: a) insufficienza degli elementi per configurare il tentativo di rapina impropria (mancanza di idoneità e univocità degli atti rispetto al furto in abitazione); b) eccessiva valorizzazione delle impronte come prova identificativa; c) travisamento delle sommarie informazioni rese dalla teste (desistenza volontaria); d) motivazione apparente nel diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen., stante la lieve entità del danno alla bicicletta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la motivazione della Corte di appello era carente nel valutare i requisiti strutturali del tentativo (idoneità e univocità degli atti). Ha ritenuto che la condotta fosse più correttamente qualificabile come violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo 1, dichiarando il reato improcedibile per mancanza della querela. Gli altri rilievi sono in gran parte assorbiti dall'annullamento: la censura sulla desistenza volontaria è assorbita; il motivo relativo all'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità rimane parzialmente aperto e dovrà essere valutato in secondo grado in relazione al reato di danneggiamento (capo 2), per il quale la Corte ha annullato la determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
Disciplina il tentativo: la Cassazione ricorda che per la rilevanza penale del tentativo occorrono atti idonei e univoci diretti al conseguimento dell'obiettivo criminoso; tali requisiti devono essere valutati con apprezzamento prognostico in rapporto al bene protetto.
Norma sulla rapina; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente la configurazione della rapina impropria tentata quando, dopo atti idonei alla sottrazione, l'agente adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che gli atti non fossero stati sufficientemente idonei a realizzare il furto in abitazione.
Norma sulla violazione di domicilio. La Corte ha riqualificato la condotta in violazione di domicilio, reato procedibile a querela della persona offesa, e ha dichiarato l'improcedibilità per assenza della querela, con annullamento senza rinvio per il capo relativo.
Richiamata dalla difesa con riferimento alla desistenza volontaria; la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo e dalla riqualificazione della condotta.
Attenuante invocata dal ricorrente per la speciale tenuità del danno patrimoniale. La Corte di merito aveva negato l'attenuante motivando sul timore arrecato e sul danno; la Cassazione ha ritenuto la questione da riconsiderare in relazione al residuo reato di danneggiamento nel giudizio di rinvio.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U. n. 34952/2012 e altre)
La Corte ha richiamato principi consolidati sul tentativo e sulla distinzione tra atti preparatori ed esecutivi: ciò che rileva è l'idoneità causale e l'univocità della direzione degli atti verso il risultato criminoso.
Massime di principio
- Per qualificare un comportamento come tentativo punibile occorre valutare non solo l'intenzione ma anche la concreta idoneità degli atti compiuti e la loro univoca direzione verso il delitto: atti meramente preparatori o non concretamente idonei non integrano il tentativo.
- La trasformazione del tentativo in rapina impropria richiede che, dopo atti idonei alla sottrazione, l'autore adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità; se manca l'idoneità degli atti originari la ricostruzione è debole.
- La riqualificazione della condotta (es. tentativo di furto -> violazione di domicilio) può comportare conseguenze processuali decisive: se il reato riqualificato è procedibile a querela e la querela manca, il reato è improcedibile.
- La sola presenza di tracce biologiche o impronte non è sempre sufficiente per l'attribuzione della responsabilità se non adeguatamente correlata ad altri elementi probatori e alla identificazione dei soggetti; la valutazione probatoria rimane rimessa al giudice ma deve essere motivata.
- Le richieste di attenuanti per lieve entità del danno vanno valutate nel loro contesto fattuale: piccolo danno patrimoniale non esclude automaticamente la rilevanza del timore o di altre aggravanti che possano giustificare il diniego.
- Se una censura processuale rischia di incidere sulla qualificazione giuridica complessiva del fatto, la Cassazione può annullare e rinviare la determinazione della pena o la valutazione di circostanze attenuanti al giudice di merito per un nuovo esame.
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