Cassazione Penale, Sentenza n. 20333/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 27/12/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il sequestro preventivo pro-quota della somma di Euro 906.954,00 ritenuta profitto dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e di autoriciclaggio (capo 4), nonche' contro il sequestro di partecipazioni societarie. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che: a) non era provato un incremento patrimoniale personale tale da giustificare la confisca diretta o per equivalente a suo carico; b) il vincolo era stato esteso a beni personali pur in assenza della prova che la societa' beneficiaria fosse un mero schermo dell'autore; c) l'autoriciclaggio sarebbe sovrapposto alla bancarotta con conseguente inesistenza dell'autonoma fattispecie; d) erano illegittimi il sequestro delle quote della ITTICO S.r.l. e le ragioni del periculum in mora non risultavano adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato che sussiste il fumus per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio poiche' la condotta distrattiva e l'autonoma attivita' dissimulatoria di reimpiego risultano, nel provvedimento impugnato, distinte cronologicamente e materialmente. Tuttavia la Corte ha annullato, in relazione al ricorrente, il sequestro preventivo pro-quota (Euro 50.000,00) finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della somma contestata, perche' non era stata dimostrata la presenza nella sua sfera patrimoniale di un arricchimento corrispondente. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la confisca per equivalente, essendo strumento recuperatorio, presuppone la prova che il soggetto abbia nella propria disponibilita' un valore corrispondente al profitto. Ha quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza nella parte indicata e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
Regola la responsabilita' e le fattispecie di bancarotta. Dal provvedimento emerge che il profitto della bancarotta per distrazione non puo' essere oggetto di confisca per equivalente se non e' provato l'effettivo ingresso del profitto nella sfera patrimoniale dell'imputato.
Disciplina l'autoriciclaggio. La Corte ha ritenuto possibile il concorso tra bancarotta e autoriciclaggio quando alla distrazione segue autonoma attivita' dissimulatoria di reimpiego.
Prevede la confisca obbligatoria anche per equivalente per talune fattispecie connesse all'autoriciclaggio; la Corte pero' ha chiarito che anche la confisca per equivalente richiede la prova dell'esistenza, nella sfera di disponibilita' del soggetto, di un valore corrispondente al profitto del reato.
Riferimento alla bancarotta fraudolenta nella sua formulazione generale; la motivazione tiene conto della distinzione fra condotta distrattiva e successiva attivita' di reinvestimento dissimulatoria.
Norma sul sequestro preventivo; la Corte ha valutato la legittimita' del sequestro finalizzato alla confisca alla luce della necessita' di prova del nesso di pertinenzialita' tra bene e reato e dell'effettivo arricchimento.
Concorso di persone nel reato; impiegato nella struttura dell'imputazione (concorso tra Riccio e altri nella commissione dei delitti contestati).
Massime di principio
- La confisca diretta di un bene come profitto del reato presuppone che il bene sia effettivamente entrato nella sfera patrimoniale dell'imputato; senza questa prova il sequestro finalizzato alla confisca diretta e' illegittimo.
- La confisca per equivalente, pur potendo colpire beni diversi da quelli direttamente derivanti dal reato, mantiene funzione recuperatoria e quindi richiede la dimostrazione che l'agente abbia nella propria disponibilita' un valore corrispondente al profitto illecito.
- Il concorso tra bancarotta per distrazione e autoriciclaggio e' possibile quando alla distrazione segue una autonoma attivita' dissimulatoria di reimpiego che ha carattere distinto e successivo rispetto alla distrazione stessa.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca su quote societarie o altri beni richiede una motivazione che dimostri il nesso di disponibilita' e, se si assume che la societa' sia mero schermo, occorre fornire elementi concreti di tale carattere.
- La mera affermazione della volatilita' del denaro o della possibilita' di operazioni finanziarie complesse non e' sufficiente, da sola, a giustificare il periculum in mora: il giudice deve motivare l'attualita' e concretezza del pericolo di dispersione del profitto.
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