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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12833/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza affrontare il merito della condanna per furto aggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della disciplina sull'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché ritenuto inammissibile: la Corte ha rilevato che, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., l'impugnazione in cassazione non può essere sottoscritta personalmente dall'imputato, ma deve essere proposta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione deve rispettare le forme previste dalla legge; nel giudizio di cassazione non è sufficiente la sottoscrizione personale dell'imputato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale può essere dichiarata de plano, senza formalità procedurali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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