Cassazione Penale, Sentenza n. 10424/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile la seconda istanza di riesame avverso il decreto di convalida e sequestro preventivo emesso il 02/03/2025 dal G.i.p. di Milano. Il ricorrente deduceva: mancata notifica e mancata traduzione del decreto di sequestro (violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU), per cui non avrebbe avuto conoscenza del provvedimento; assenza di prova della conoscenza del sequestro da parte sua o della società; vizi di rappresentanza nella prima istanza di riesame che avrebbero reso la successiva istanza la "prima" valida; interesse a ottenere la revoca o limitazione del sequestro (richiami agli artt. 321, 324, 568, 591 cod. proc. pen.). Motivo nuovo depositato il 28/01/2026 reiterava che la seconda istanza era tempestiva e che erano state allegate due nomine (una come indagato e una come terzo) che dimostravano l'interesse alla restituzione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sindacato di cassazione sulle ordinanze del riesame in materia di misure reali sia limitato alla verifica di violazioni di legge (art. 325 c.p.p.) e non alla riconsiderazione dei fatti. Il Tribunale del riesame aveva compiutamente motivato che il ricorrente aveva effettiva conoscenza del sequestro, avendo presentato anteriormente, in data 13/03/2025, una istanza di riesame sia in proprio sia quale legale rappresentante di Spacetime S.r.l.; tale circostanza dimostra la conoscenza di fatto e rende tardiva la successiva istanza del 23/07/2025 ai sensi dell'art. 324 c.p.p. Quanto alla mancata traduzione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'obbligo di tradurre il decreto di sequestro ai sensi dell'art. 143 c.p.p. salvo prova dell'effettiva ignoranza della lingua italiana; il ricorrente non ha fornito alcuna prova di tale ignoranza. Per questi motivi la dichiarazione di inammissibilità del Tribunale è stata confermata e il motivo nuovo è stato ritenuto assorbito o inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina i termini e la tempestività dell'istanza di riesame; la Corte ha ritenuto che la conoscenza del sequestro risultante dalla precedente istanza di riesame rende tardiva la successiva impugnazione.
Regola l'assistenza linguistica e la traduzione degli atti: la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno ritenuto che il decreto di sequestro non rientra automaticamente tra gli atti da tradurre e che l'omessa traduzione non sospende i termini salvo prova dell'ignoranza della lingua italiana.
Limita il sindacato di legittimità sulle ordinanze del riesame alle sole violazioni di legge; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la rinnovata valutazione di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'interesse alla restituzione e alla possibilità di istanza di riesame; la Corte ha ritenuto assorbite le censure non rilevanti rispetto alla dichiarazione di tardività.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali coinvolte; non è emersa dalla decisione una violazione della norma che giustifichi l'annullamento.
Citate nelle deduzioni difensive; la Corte non ha ritenuto che la loro invocazione evidenziasse una violazione di legge sussistente.
art. 6 CEDU (diritto a un equo processo)
Invocato in relazione alla mancata traduzione; la Corte ha ritenuto che l'assenza di traduzione del decreto di sequestro non integri automaticamente una violazione dell'art. 6 senza prova dell'ignoranza della lingua.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in materia di ordinanze di riesame su misure reali, controlla solo la violazione di legge e non riconsidera i fatti già valutati dal giudice di merito (art. 325 c.p.p.).
- La tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 324 c.p.p. si verifica anche in base alla conoscenza di fatto del provvedimento: la partecipazione o la proposizione di una precedente istanza di riesame è elemento idoneo a provare tale conoscenza.
- L'omessa traduzione del decreto di sequestro non sospende automaticamente i termini per impugnare; la norma sull'assistenza linguistica (art. 143 c.p.p.) non comprende necessariamente il decreto di sequestro tra gli atti da tradurre, salvo che l'interessato dimostri la reale incapacità di comprendere l'italiano.
- Se in giudizio sono state svolte precedenti attività processuali (es. una prima istanza di riesame), chi agisce successivamente deve dimostrare in modo efficace perché tali attività non comportino conoscenza del provvedimento e non producano il decorso dei termini.
- La sanatoria di vizi formali (ad es. della procura) non sempre riforma i termini processuali: il ricorso tardivo rimane inammissibile se la conoscenza del provvedimento è già attestata da atti precedenti.
- Per ottenere esito favorevole in situazione analoga è necessario: provare l'assenza di notifica/omessa conoscenza e l'ignoranza dell'italiano, o proporre tempestivamente l'istanza; le mere deduzioni di fatto senza prova della mancata conoscenza non sono sufficienti.
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