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Sentenza

Sentenza del 21/08/2024 n. 23010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per € 63.287,00, riferita a sanzioni pari al 30% dell’imposta di registro, che l’Ufficio aveva iscritto a ruolo dopo una decisione favorevole in appello e mentre era ancora possibile proporre ricorso per Cassazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 894/10/2014, ritenendo illegittima l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992. L’Agenzia ha impugnato tale decisione con un unico motivo; le società hanno chiesto di confermarla, anche correggendone la motivazione, e hanno proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo l’illegittimità dell’iscrizione anche ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. In seguito, le contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata e l’Agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché le società avevano definito amministrativamente la controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 e pagato quanto previsto per perfezionare la definizione. Non ha quindi deciso nel merito il ricorso principale né il ricorso incidentale condizionato, quest’ultimo assorbito. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • Art. 46, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, il che assorbe ogni valutazione anche in relazione al ricorso incidentale proposto, in via condizionata, dai ricorrenti.

    In caso di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, ciascuna parte sostiene le spese che ha anticipato; la Corte non procede quindi a una distinta regolazione delle spese secondo la soccombenza.

  • Art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

    La definizione agevolata amministrativa della controversia, una volta perfezionata mediante il pagamento previsto, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando le parti perfezionano una definizione agevolata amministrativa della controversia durante il giudizio, il giudice può dichiarare l’estinzione per cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito le impugnazioni.
  • Se il giudizio tributario si estingue, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La pronuncia di estinzione non equivale a una decisione che riconosca nel merito la fondatezza delle ragioni di una delle parti; in questo caso la Corte non ha stabilito se l’iscrizione a ruolo delle sanzioni fosse legittima.

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