Cassazione Penale, Ordinanza n. 22673/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, in fatto e volto a una rivalutazione del merito, mentre il secondo era non deducibile in cassazione e manifestamente infondato perché la pena era stata motivata in modo adeguato dal giudice di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza o l'illogicità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti sarebbe stata errata; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era in fatto, generica e meramente rivalutativa, poiché mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio. In particolare, la motivazione di merito valorizzava la presenza di alcune macchie di sangue, risultate al DNA riferibili all'imputato. Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della pena e la carenza/illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e che nella specie la motivazione era congrua.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio legale per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente e giuridicamente coerente.
- La contestazione della responsabilità fondata su una diversa lettura degli elementi probatori è inammissibile se la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni del convincimento con motivazione esente da vizi logici.
- La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manca del tutto la motivazione o questa sia manifestamente illogica.
- Quando il giudice di merito indica in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi per la commisurazione della pena, la doglianza sull'eccessività della sanzione non è fondata in sede di legittimità.
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