Cassazione Penale, Ordinanza n. 29935/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per due episodi di evasione. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per due episodi di evasione. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; dall'altro, ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi irrimediabilmente generici, evidenziando che la motivazione della Corte di appello era completa e logica: la pena era stata fissata nel minimo edittale, con un contenuto aumento per la continuazione fra i due episodi, commessi a pochi giorni di distanza; inoltre, le attenuanti generiche risultavano già concesse, ma non in misura prevalente rispetto alla recidiva reiterata e infra-quinquennale, erroneamente non contestata come specifica.
Norme richiamate
Il testo richiama il reato di evasione, confermato per due episodi, quale oggetto della decisione impugnata.
Le circostanze attenuanti generiche risultano già concesse dalla corte territoriale, ma non prevalenti sulla recidiva.
La Corte menziona la recidiva reiterata ed infra-quinquennale come elemento valutato in bilanciamento con le attenuanti generiche.
La pena è stata aumentata in ragione della continuazione tra i due episodi di evasione commessi a breve distanza di tempo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, sono inammissibili i motivi che si limitano a contestazioni generiche sulla quantificazione della pena o sul diniego/assetto delle attenuanti, quando la sentenza di merito dia conto in modo completo e logico dei criteri seguiti.
- La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice di merito applichi il minimo edittale e spieghi il contenuto aumento per la continuazione tra più episodi ravvicinati.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute ma non necessariamente prevalere sulla recidiva, ove il giudice motivi il giudizio di bilanciamento in modo non illogico.
- La censura in cassazione sulla recidiva o sul bilanciamento con le attenuanti richiede specificità; in difetto, il motivo è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
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