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Ordinanza

Ordinanza n. 14/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02266/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202301202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, n. 2266/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto appello contro una sentenza del TAR Sicilia. Nel corso del giudizio d'appello il difensore ha dichiarato a verbale il decesso di uno degli appellanti, avvenuto il 14 giugno 2025, comprovato dal certificato di morte depositato agli atti. Non sono intervenute né la costituzione volontaria degli aventi causa né la riassunzione del processo.

La decisione

Il CGARS ha preso atto dell'interruzione del processo, rilevando che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., richiamato dall'art. 79, comma 2, c.p.a., la morte della parte dichiarata dal difensore determina l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione. Poiché non risultavano intervenute costituzione volontaria o riassunzione, il Collegio non ha esaminato il merito dell'appello e ha dichiarato l'interruzione del processo. Non sono indicate statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    se la morte della parte viene dichiarata dal difensore, il processo è interrotto a far data dalla dichiarazione

    La disposizione richiama la disciplina civilistica dell'interruzione del processo e impone di prendere atto dell'interruzione quando il decesso della parte sia dichiarato dal difensore.

  • art. 300 c.p.c.

    se la morte della parte viene dichiarata dal difensore, il processo è interrotto a far data dalla dichiarazione

    La dichiarazione del difensore relativa alla morte della parte produce l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione, salva la costituzione volontaria o la riassunzione.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe insieme all'art. 79, comma 2, c.p.a.; dal testo non emerge una specifica applicazione autonoma nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la morte di una parte dichiarata dal difensore determina l'interruzione del giudizio dalla data della dichiarazione, in applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 300 c.p.c.
  • In assenza di costituzione volontaria degli aventi causa o di riassunzione, il giudice deve limitarsi a dare atto dell'interruzione del processo, senza decidere il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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