Cassazione Penale, Sentenza n. 32443/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 548, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudizio di primo grado era stato celebrato in absentia e che, in mancanza della notifica del deposito della sentenza di primo grado, non potevano decorrere i termini per proporre l'appello; quindi l'appello non sarebbe stato tardivo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che l'art. 548, comma 3, c.p.p. è stato abrogato in parte qua dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e che le Sezioni Unite (sent. n. 698/24.10.2019, "Sinito") hanno stabilito che "La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente." La Corte ha inoltre richiamato la successiva giurisprudenza di legittimità (Sez.6, n.10659/20.02.2020) che ha chiarito l'ambito di applicazione del principio. Nel caso concreto era documentata la rinuncia a comparire del ricorrente (17/11/2017), la sentenza venne pronunciata il 17/11/2017, la motivazione depositata il 19/12/2017 e il termine di impugnazione di 45 giorni (art. 585 c.p.p.) è scaduto il 3/4/2018; l'appello era stato notificato il 10/04/2018, dunque tardivo. Segue condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 548, comma 3, c.p.p.
La disposizione è stata abrogata in parte qua dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e quindi non può essere invocata per sostenere l'obbligo di notifica in forma di estratto per le sentenze del giudizio abbreviato rese in assenza dell'imputato.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Ha introdotto la disciplina del processo "in absentia" abrogando la normativa previgente relativa alla contumacia e modificando gli effetti della mancata partecipazione dell'imputato, incidendo sull'obbligo di notificazione delle sentenze.
Sentenza Sezioni Unite n. 698 del 24/10/2019 (Sinito)
La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente.
Principio vincolante: per il giudizio abbreviato la sentenza non richiede la notifica per estratto all'imputato assente, con conseguente esclusione della relativa tutela temporale basata su tale notifica.
Sez.6, n.10659 del 20/02/2020 (Rv.278750)
Ha chiarito i limiti di retroattività del mutamento giurisprudenziale e confermato l'applicabilità del principio Sinito anche alle impugnazioni proposte anteriormente, escludendo un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato.
art. 585 c.p.p.
Stabilisce il termine per proporre l'impugnazione contro la sentenza (termine ordinario di 45 giorni applicato nel caso) e il criterio per il conteggio del dies a quo nel caso in esame.
art. 442, comma 3 c.p.p. e art. 134 disp. att.
Norme richiamate nel percorso storico-giurisprudenziale come anteriormente applicabili alla contumacia; parte della disciplina è stata sostituita o superata dalle riforme e dalle successive pronunce delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La disciplina sulla contumacia è stata modificata: l'art. 548, comma 3, c.p.p. non può più essere invocato per ottenere la notificazione per estratto della sentenza nel giudizio abbreviato.
- Per le sentenze emesse in giudizio abbreviato con imputato assente (specialmente se esiste una rinuncia a comparire documentata), non è necessario che la sentenza sia notificata per estratto per far decorrere i termini di impugnazione.
- I termini per proporre impugnazione (es. art. 585 c.p.p.) si computano rispetto alle date di pronuncia e di deposito della motivazione secondo le regole ordinarie; la mancata notificazione per estratto non sospende automaticamente tali termini quando la giurisprudenza vigente lo esclude.
- La rinuncia a comparire dell'imputato, se risultante in atti, rende difficilmente superabile l'eccezione di tardività dell'impugnazione basata sulla mancata notifica.
- È necessario verificare sempre le date rilevanti (pronuncia, deposito motivazione, notifiche) e la documentazione di eventuali rinunce per valutare la tempestività dell'impugnazione.
- Le pronunce delle Sezioni Unite hanno valore vincolante e possono risolvere contrasti preesistenti: in presenza di una decisione di legittimità consolidata, la parte non può invocare regole superate per produrre effetti favorevoli.
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