Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32443/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 548, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudizio di primo grado era stato celebrato in absentia e che, in mancanza della notifica del deposito della sentenza di primo grado, non potevano decorrere i termini per proporre l'appello; quindi l'appello non sarebbe stato tardivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che l'art. 548, comma 3, c.p.p. è stato abrogato in parte qua dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e che le Sezioni Unite (sent. n. 698/24.10.2019, "Sinito") hanno stabilito che "La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente." La Corte ha inoltre richiamato la successiva giurisprudenza di legittimità (Sez.6, n.10659/20.02.2020) che ha chiarito l'ambito di applicazione del principio. Nel caso concreto era documentata la rinuncia a comparire del ricorrente (17/11/2017), la sentenza venne pronunciata il 17/11/2017, la motivazione depositata il 19/12/2017 e il termine di impugnazione di 45 giorni (art. 585 c.p.p.) è scaduto il 3/4/2018; l'appello era stato notificato il 10/04/2018, dunque tardivo. Segue condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 548, comma 3, c.p.p.

    La disposizione è stata abrogata in parte qua dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e quindi non può essere invocata per sostenere l'obbligo di notifica in forma di estratto per le sentenze del giudizio abbreviato rese in assenza dell'imputato.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha introdotto la disciplina del processo "in absentia" abrogando la normativa previgente relativa alla contumacia e modificando gli effetti della mancata partecipazione dell'imputato, incidendo sull'obbligo di notificazione delle sentenze.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 698 del 24/10/2019 (Sinito)

    La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente.

    Principio vincolante: per il giudizio abbreviato la sentenza non richiede la notifica per estratto all'imputato assente, con conseguente esclusione della relativa tutela temporale basata su tale notifica.

  • Sez.6, n.10659 del 20/02/2020 (Rv.278750)

    Ha chiarito i limiti di retroattività del mutamento giurisprudenziale e confermato l'applicabilità del principio Sinito anche alle impugnazioni proposte anteriormente, escludendo un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato.

  • art. 585 c.p.p.

    Stabilisce il termine per proporre l'impugnazione contro la sentenza (termine ordinario di 45 giorni applicato nel caso) e il criterio per il conteggio del dies a quo nel caso in esame.

  • art. 442, comma 3 c.p.p. e art. 134 disp. att.

    Norme richiamate nel percorso storico-giurisprudenziale come anteriormente applicabili alla contumacia; parte della disciplina è stata sostituita o superata dalle riforme e dalle successive pronunce delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • La disciplina sulla contumacia è stata modificata: l'art. 548, comma 3, c.p.p. non può più essere invocato per ottenere la notificazione per estratto della sentenza nel giudizio abbreviato.
  • Per le sentenze emesse in giudizio abbreviato con imputato assente (specialmente se esiste una rinuncia a comparire documentata), non è necessario che la sentenza sia notificata per estratto per far decorrere i termini di impugnazione.
  • I termini per proporre impugnazione (es. art. 585 c.p.p.) si computano rispetto alle date di pronuncia e di deposito della motivazione secondo le regole ordinarie; la mancata notificazione per estratto non sospende automaticamente tali termini quando la giurisprudenza vigente lo esclude.
  • La rinuncia a comparire dell'imputato, se risultante in atti, rende difficilmente superabile l'eccezione di tardività dell'impugnazione basata sulla mancata notifica.
  • È necessario verificare sempre le date rilevanti (pronuncia, deposito motivazione, notifiche) e la documentazione di eventuali rinunce per valutare la tempestività dell'impugnazione.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite hanno valore vincolante e possono risolvere contrasti preesistenti: in presenza di una decisione di legittimità consolidata, la parte non può invocare regole superate per produrre effetti favorevoli.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.