Ordinanza n. 2752/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di sgombero coatto dell'alloggio di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario alloggio di servizio)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso di primo grado, e ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La domanda cautelare è stata esaminata in ragione degli effetti potenzialmente derivanti dall'esecuzione del provvedimento amministrativo contestato, consistente nell'ordine di sgombero coatto dell'alloggio di servizio. Dal testo non emergono i motivi di merito dedotti contro il provvedimento né specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza del TAR appellata e, per effetto, anche l'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato. La misura è stata adottata esclusivamente per mantenere integra la res adhuc integra, considerata la natura degli effetti derivanti dall'eventuale esecuzione dell'ordine di sgombero, senza formulare alcuna prognosi favorevole circa l'esito dell'appello. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica del 10 dicembre 2026.
Norme richiamate
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La norma è stata applicata per sospendere l'esecutività della sentenza appellata e, per effetto, il provvedimento amministrativo impugnato, in ragione degli effetti potenzialmente derivanti dalla sua esecuzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può essere disposta al solo fine di mantenere integra la situazione di fatto quando l'esecuzione del provvedimento amministrativo collegato alla sentenza possa produrre effetti rilevanti, senza che ciò implichi una prognosi favorevole sull'esito dell'appello.
- La sospensione dell'esecutività della sentenza appellata può comportare, per effetto conseguenziale, anche la sospensione del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio di primo grado.
- La valutazione cautelare può essere giustificata dalla natura degli effetti derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato, anche in assenza di una valutazione anticipata favorevole circa la fondatezza della domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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