Cassazione Civile, Ordinanza n. 09005/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale l'Amministrazione finanziaria notificò alla società un avviso di accertamento con rideterminazione dei ricavi per l'anno 2005, oltre IVA e IRAP, con irrogazione di sanzioni; furono notificati anche avvisi ai soci per il reddito d'impresa imputato per trasparenza. I contribuenti impugnarono gli atti davanti ai giudici tributari; in appello la CTR accolse integralmente le ragioni dell'Ufficio. I contribuenti proposero quindi ricorso per cassazione con dieci motivi, ma nelle more depositarono documentazione attestante la definizione della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dai ricorrenti e della conferma resa dall'Avvocatura dello Stato circa l'avvenuta definizione degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dalla norma, ha disposto la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50
La definizione agevolata della controversia fiscale, se documentalmente comprovata e confermata dall'Ufficio, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina della definizione della lite.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente documenta l'avvenuta definizione della lite fiscale e l'Amministrazione finanziaria ne conferma la regolarità, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- La definizione agevolata della controversia costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a chiudere il processo, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto disposto nel provvedimento finale.
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