Cassazione Penale, Sentenza n. 15850/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per essere stato dichiarato assente al processo e non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Il ricorrente deduceva che non aveva avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium: avevano eletto domicilio presso un difensore di fiducia che però aveva comunicato la rinuncia via PEC (secondo il ricorrente inviata a un indirizzo non più utilizzato), si contestava la regolarità delle notifiche e si sosteneva la mancanza di effettiva attività difensiva sia del difensore di fiducia sia del difensore d'ufficio successivamente nominato. Impugnava altresì la valutazione della Corte d'appello sul comportamento del difensore e sulla presunta negligenza del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il decreto che dispone il giudizio era stato regolarmente notificato presso lo studio del difensore domiciliatario e che il difensore aveva tempestivamente comunicato al cliente, via PEC, l'avvenuta notifica e la rinuncia al mandato; successivamente il difensore ha anche comunicato la rinuncia al Tribunale. Pertanto è emersa l'effettiva conoscenza della pendenza del processo e la generica allegazione di negligenza del ricorrente (non aver controllato la posta) non è sufficiente per ottenere la rescissione: occorrono circostanze oggettive e circostanziate che dimostrino l'assenza di conoscenza non dipendente da colpevole disinteresse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Consente la rescissione del giudicato per il condannato dichiarato assente quando sia provato che la dichiarazione di assenza sia avvenuta in mancanza dei presupposti dell'art. 420-bis e che l'imputato non abbia potuto proporre impugnazione senza sua colpa, salvo che sia dimostrata l'effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza.
Regola i presupposti per la legittima celebrazione del processo in assenza e impone che il giudice accerti l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; non è sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore se non emerge un concreto rapporto professionale che garantisca la conoscenza dell'atto.
art. 178, lett. c, cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione alle forme di notificazione e alla rilevanza della vocatio in iudicium; la Corte ha comunque ritenuto che la notificazione al domiciliatario e la comunicazione del difensore al cliente costituiscono elementi decisivi per valutare l'effettiva conoscenza.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Innaro)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'elezione di domicilio presso un difensore non è di per sé indice certo dell'effettiva conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettivo rapporto professionale tra difensore e imputato.
Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023
Richiamata per affermare che la negligenza informativa dell'imputato (ad esempio perdita dei contatti col difensore) non prova automaticamente la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.
Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sullo stesso filone: la sola elezione di domicilio e l'assenza di contatti non valgono di per sé a dimostrare la mancata conoscenza.
Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022
Principio secondo cui il ricorrente deve allegare in modo circostanziato il rapporto tra l'evento occorso e il venir meno della possibilità di seguire il processo; occorrono circostanze oggettive non generiche.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore non prova automaticamente la mancata o la sicura conoscenza del procedimento: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e le comunicazioni intercorse.
- La notificazione dell'atto al domiciliatario/difensore e la comunicazione del difensore al cliente (es. tramite PEC) sono elementi forti per ritenere l'effettiva conoscenza della pendenza del processo.
- La sola allegazione di non aver controllato la posta o di negligenza personale non è sufficiente a ottenere la rescissione del giudicato: è necessario fornire prove oggettive e circostanziate che escludano la responsabilità per la mancata conoscenza.
- La rinuncia del difensore non vale automaticamente a favore del ricorrente se risulta che il difensore aveva comunicato la rinuncia e le notifiche rilevanti; se il difensore continuava a ricevere notifiche ciò può essere indizio della persistenza del rapporto, ma va valutato caso per caso.
- Per ottenere la rescissione ex art. 629-bis è essenziale provare sia l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza sia l'assenza di colpa nell'impedire l'impugnazione; occorrono dunque elementi documentali e circostanziati (PEC, ricevute, comunicazioni formali, testimonianze).
- In situazioni analoghe, conservare tracce delle comunicazioni con il difensore (PEC, ricevute, lettere, annotazioni) e dimostrare l'effettiva impossibilità di conoscere gli atti è cruciale per una possibile accoglienza della rescissione.
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