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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15850/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per essere stato dichiarato assente al processo e non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Il ricorrente deduceva che non aveva avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium: avevano eletto domicilio presso un difensore di fiducia che però aveva comunicato la rinuncia via PEC (secondo il ricorrente inviata a un indirizzo non più utilizzato), si contestava la regolarità delle notifiche e si sosteneva la mancanza di effettiva attività difensiva sia del difensore di fiducia sia del difensore d'ufficio successivamente nominato. Impugnava altresì la valutazione della Corte d'appello sul comportamento del difensore e sulla presunta negligenza del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il decreto che dispone il giudizio era stato regolarmente notificato presso lo studio del difensore domiciliatario e che il difensore aveva tempestivamente comunicato al cliente, via PEC, l'avvenuta notifica e la rinuncia al mandato; successivamente il difensore ha anche comunicato la rinuncia al Tribunale. Pertanto è emersa l'effettiva conoscenza della pendenza del processo e la generica allegazione di negligenza del ricorrente (non aver controllato la posta) non è sufficiente per ottenere la rescissione: occorrono circostanze oggettive e circostanziate che dimostrino l'assenza di conoscenza non dipendente da colpevole disinteresse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Consente la rescissione del giudicato per il condannato dichiarato assente quando sia provato che la dichiarazione di assenza sia avvenuta in mancanza dei presupposti dell'art. 420-bis e che l'imputato non abbia potuto proporre impugnazione senza sua colpa, salvo che sia dimostrata l'effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola i presupposti per la legittima celebrazione del processo in assenza e impone che il giudice accerti l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; non è sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore se non emerge un concreto rapporto professionale che garantisca la conoscenza dell'atto.

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione alle forme di notificazione e alla rilevanza della vocatio in iudicium; la Corte ha comunque ritenuto che la notificazione al domiciliatario e la comunicazione del difensore al cliente costituiscono elementi decisivi per valutare l'effettiva conoscenza.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Innaro)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'elezione di domicilio presso un difensore non è di per sé indice certo dell'effettiva conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettivo rapporto professionale tra difensore e imputato.

  • Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023

    Richiamata per affermare che la negligenza informativa dell'imputato (ad esempio perdita dei contatti col difensore) non prova automaticamente la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.

  • Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sullo stesso filone: la sola elezione di domicilio e l'assenza di contatti non valgono di per sé a dimostrare la mancata conoscenza.

  • Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022

    Principio secondo cui il ricorrente deve allegare in modo circostanziato il rapporto tra l'evento occorso e il venir meno della possibilità di seguire il processo; occorrono circostanze oggettive non generiche.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore non prova automaticamente la mancata o la sicura conoscenza del procedimento: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e le comunicazioni intercorse.
  • La notificazione dell'atto al domiciliatario/difensore e la comunicazione del difensore al cliente (es. tramite PEC) sono elementi forti per ritenere l'effettiva conoscenza della pendenza del processo.
  • La sola allegazione di non aver controllato la posta o di negligenza personale non è sufficiente a ottenere la rescissione del giudicato: è necessario fornire prove oggettive e circostanziate che escludano la responsabilità per la mancata conoscenza.
  • La rinuncia del difensore non vale automaticamente a favore del ricorrente se risulta che il difensore aveva comunicato la rinuncia e le notifiche rilevanti; se il difensore continuava a ricevere notifiche ciò può essere indizio della persistenza del rapporto, ma va valutato caso per caso.
  • Per ottenere la rescissione ex art. 629-bis è essenziale provare sia l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza sia l'assenza di colpa nell'impedire l'impugnazione; occorrono dunque elementi documentali e circostanziati (PEC, ricevute, comunicazioni formali, testimonianze).
  • In situazioni analoghe, conservare tracce delle comunicazioni con il difensore (PEC, ricevute, lettere, annotazioni) e dimostrare l'effettiva impossibilità di conoscere gli atti è cruciale per una possibile accoglienza della rescissione.

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