Ordinanza n. 1235/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di esclusione del-OMISSIS- dal "servizio di igiene urbana nel comune di Saviano per la durata di anni 5" - CIG -OMISSIS- - in uno alla relativa comunicazione; 2) dei verbali di gara; 3) della nota del RUP del Comune di Saviano prot. n.-OMISSIS- del 17.04.2026 e -OMISSIS-del 17.4.2026; 4) della nota della CUC prot -OMISSIS- del 30.3.2026; 5) della nota del RUP del Comune di Saviano prot. n. -OMISSIS-del 13.3.2026 assunta al prot. della CUC n. -OMISSIS- del 13.3.2026; 6) ove e per quanto lesiva della comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-del 18.03.2026; 7) ove e per quanto lesiva della determina a contrarre e della determina di nomina della commissione; 8) ove intervenuto del provvedimento di aggiudicazione; 9) della lex specialis ove interpretabile così come interpretata in senso escludente dalla CUC e della -OMISSIS- 10) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more stipulato, anche al fine del subentro della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per l’affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana nel Comune di Saviano, unitamente agli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’esclusione dalla gara e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo anche la sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Ha dedotto vizi procedimentali relativi alla comunicazione di avvio, all’esame delle osservazioni e alla motivazione del provvedimento; ha contestato il ruolo svolto dalla Centrale Unica di Committenza, ritenendo che il relativo parere sulla possibile rilevanza della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di San Vitaliano costituisse un’ingerenza nelle competenze del RUP; ha inoltre censurato la valutazione di inaffidabilità compiuta dalla stazione appaltante, sostenendo che la risoluzione fosse stata determinata, almeno in parte, dall’esposizione debitoria del Comune di Vico Equense e richiamando la proroga del precedente servizio quale elemento incompatibile con un giudizio negativo di affidabilità.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione per difetto di sufficienti prospettive di accoglimento del ricorso. Ha ritenuto non fondati, allo stato, i vizi procedimentali, poiché la stazione appaltante aveva comunicato l’avvio del procedimento di esclusione, acquisito le osservazioni dell’impresa e dato loro espressa menzione nella relazione istruttoria e nel provvedimento finale. Ha ribadito che l’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione, purché risulti che ne abbia tenuto conto. Ha escluso che il parere della CUC integrasse un’invasione delle competenze del RUP, trattandosi di attività di coordinamento con rimessione al RUP della valutazione finale sull’esclusione. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di inaffidabilità: le plurime inadempienze oggetto della risoluzione non risultavano specificamente contestate; non era stata dimostrata l’incidenza causale dei debiti del Comune di Vico Equense sulle carenze contestate dal Comune di San Vitaliano, riguardanti lo svolgimento del servizio e la predisposizione di aree e dotazioni infrastrutturali previste dal capitolato; la proroga del servizio nelle more della nuova gara, essendo funzionale alla continuità di un servizio essenziale, non dimostrava l’affidabilità dell’impresa. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 22 luglio 2026. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per l’assenza di sufficienti prospettive di accoglimento del ricorso.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e delle amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato deve essere negata quando, a un esame sommario, il ricorso non presenti sufficienti prospettive di accoglimento.
- L’obbligo di esame delle osservazioni procedimentali non impone all’amministrazione una confutazione analitica di ciascun argomento del privato; è sufficiente che dal provvedimento e dagli atti istruttori emerga che le osservazioni siano state effettivamente considerate.
- Il parere della Centrale Unica di Committenza sulla possibile rilevanza di una precedente risoluzione contrattuale non invade le competenze del RUP quando abbia funzione di coordinamento e lasci a quest’ultimo la valutazione definitiva sulla sussistenza dei presupposti dell’esclusione.
- La valutazione dell’inaffidabilità dell’operatore economico non è affetta da macroscopica illogicità quando si fondi su plurime inadempienze contrattuali non specificamente contestate e non sia dimostrato il nesso causale tra tali inadempienze e fattori esterni allegati dall’impresa.
- La proroga del precedente servizio, disposta nelle more dell’espletamento di una nuova gara per garantire la continuità di un servizio essenziale, non costituisce di per sé elemento idoneo a dimostrare l’affidabilità dell’operatore economico.
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