Cassazione Civile, Ordinanza n. 08954/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca di un beneficio pubblico collegato ai cantieri di servizio e al reddito minimo di inserimento. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso del Comune, rigettando la domanda della beneficiaria e ritenendo che la partecipazione ai cantieri fosse stata consentita sulla base di dichiarazioni mendaci circa la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. La parte soccombente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio: la decisione si sarebbe fondata sull'erronea supposizione della pluralità di dichiarazioni mendaci, circostanza che sarebbe invece esclusa da una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza dei fatti di truffa e falso. Ha inoltre sostenuto che la pronuncia sarebbe contraria a un giudicato esterno, invocando anche l'art. 395, n. 5, c.p.c. Il Comune ha resistito con controricorso. La Corte, in sede rescindente, ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per revocazione limitatamente all'errore di fatto: il presupposto della pluralità di dichiarazioni false era contraddetto per tabulas dal giudicato penale definitivo. In sede rescissoria ha però confermato, nei termini già affermati nella precedente ordinanza, la necessità di cassare la sentenza d'appello e di rinviare alla Corte d'appello per un nuovo esame, anche sul ricorso incidentale e sulla domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte ha accolto per quanto di ragione il ricorso per revocazione, ha revocato la precedente ordinanza n. 31572 del 2024 limitatamente al punto viziato dall'errore di fatto, ma in sede rescissoria ha nuovamente accolto il ricorso principale del Comune, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della beneficiaria, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese dei giudizi di legittimità e di revocazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso per revocazione non era stato integralmente respinto.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione; è ammissibile anche per errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità.
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto, cioè per una falsa percezione del contenuto degli atti o documenti, non per errori di giudizio o di interpretazione.
La ricorrente lo ha invocato come ulteriore profilo di revocazione per contrasto con un precedente giudicato; la Corte lo ha ritenuto assorbito una volta accolto il motivo sull'errore di fatto.
art. 375, secondo comma, n. 4-ter), c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il contributo unificato; la Corte esclude il raddoppio perché l'impugnazione non è stata respinta integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso per revocazione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 237 del 1998
La presentazione dell'istanza di fruizione del reddito minimo di inserimento con dichiarazioni non veritiere comporta la revoca del beneficio e la restituzione delle somme.
Costituisce la disciplina statale del reddito minimo di inserimento, richiamata per individuare i requisiti reddituali da dichiarare e mantenere.
L. Regione Siciliana 19 maggio 2005, n. 5
Ha autorizzato il finanziamento dei cantieri di servizio per ex fruitori del reddito minimo di inserimento, subordinando l'accesso al permanere dei requisiti reddituali prescritti.
Le dichiarazioni reddituali annuali per l'accesso ai benefici dovevano essere rese mediante autocertificazione ai sensi della disciplina sulle dichiarazioni sostitutive.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata solo per escludere gli effetti del raddoppio del contributo unificato in caso di non integrale soccombenza.
Massime di principio
- La revocazione della pronuncia della Corte di cassazione è ammissibile per errore di fatto quando il provvedimento si fonda su un presupposto fattuale positivamente smentito dagli atti o documenti di causa, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore revocatorio l'erronea interpretazione del giudicato o della disciplina applicabile: il rimedio non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o ricostruzioni ermeneutiche, ma solo di emendare una falsa percezione di fatti decisivi.
- Quando la decisione dipende da un fatto storico decisivo erroneamente supposto, e tale fatto risulta escluso da un giudicato penale irrevocabile relativo alla medesima vicenda, la revocazione può essere accolta nei limiti dell'errore di fatto.
- Nei benefici pubblici collegati a requisiti reddituali, la falsità delle dichiarazioni rese in domanda o nelle autocertificazioni può determinare la revoca del beneficio e la ripetizione delle somme erogate; la semplice omessa comunicazione di sopravvenienze reddituali può invece avere effetti diversi solo se la fattispecie concreta vi si riconduce.
- In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso per revocazione, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione integralmente respinta.
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