Cassazione Penale, Sentenza n. 15905/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Teramo (04/08/2023) con cui, in veste di giudice dell'esecuzione, era stato rigettato l'atto del Pubblico ministero volto alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Trigona con sentenza del 06/09/2016 (passata in giudicato il 12/10/2016) perché tale beneficio sarebbe stato illegittimamente concesso per la terza volta. Il PM aveva altresì chiesto la revoca del beneficio concesso con sentenza del 21/03/2006 e l'applicazione dell'indulto (art. 1 legge 31/07/2006, n.241). Il Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio ma aveva ritenuto che tale causa non fosse nota al giudice che aveva concesso il beneficio e, per questo motivo, aveva respinto la richiesta di revoca in esecuzione. Il Procuratore ricorrente ha denunciato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale contraddittoria: pur avendo il Tribunale rilevato l'esistenza della causa ostativa alla sospensione condizionale, aveva però escluso la revoca in esecuzione sostenendo che la causa non fosse nota al giudice che aveva concesso il beneficio. La Corte ha affermato che, nella situazione di fatto emersa (beneficio concesso per la terza volta e documentazione del casellario incompleta), era consentita la revoca in executivis del beneficio illegittimamente concesso, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. La domanda di applicazione dell'indulto è stata considerata assorbita dalla valutazione principale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Utilizzato come motivo di cassazione per denunciare la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte accoglie il vizio denunciato.
art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
Richiamata nella richiesta del Pubblico ministero, ma la domanda di applicazione dell'indulto è stata assorbita dalla decisione sulla revoca del beneficio principale.
Giurisprudenza - pronuncia "Longo" delle Sezioni Unite
La giurisprudenza successiva alla pronuncia Longo è stata richiamata come criterio ermeneutico: non è corretto rifiutare la revoca in esecuzione solo perché la causa ostativa non era nota al giudice che originariamente concesse il beneficio; il Tribunale non poteva riconoscere l'ostatività e poi escludere la revoca per ignoranza del giudice di primo grado.
Massime di principio
- Se emerge, anche in fase di esecuzione, una causa ostativa alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale) che rende la concessione illegittima, il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del beneficio, anche se tale causa non era nota al giudice che originariamente lo aveva concesso.
- Il riconoscimento, da parte del giudice, dell'esistenza di una causa ostativa è incompatibile con il rifiuto della revoca basato unicamente sul fatto che la causa non risultava dagli atti del procedimento di primo grado: una simile motivazione può essere censurata per contraddittorietà.
- La richiesta accessoria di applicazione dell'indulto può risultare assorbita dalla decisione sulla revoca del beneficio principale; pertanto è opportuno valutare prima l'eventuale illegittimità del beneficio.
- In presenza di documentazione del casellario penale incompleta o errata, le parti (in particolare il PM) devono sollevare tempestivamente la questione e il giudice dell'esecuzione può tener conto di fatti non emersi nel processo di merito per evitare la perpetuazione di benefici illegittimi.
- La doglianza di contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è uno strumento efficace per impugnare provvedimenti che riconoscono fatti ostativi ma traggono da essi conclusioni incompatibili.
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