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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37884/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 02/07/2021. Il ricorrente deduceva la violazione delle norme processuali sancite a pena di nullità (artt. 178, 179, 420-bis e ss. c.p.p.), in particolare per il mancato rinvio dell'udienza dovuto alla sua impossibilità a comparire perché tratto in arresto per altra causa (custodia cautelare), con conseguente violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la custodia cautelare (anche in carcere) integri un impedimento legittimo alla comparizione che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato, richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 7635/2021). Ha inoltre affermato che la rinuncia a comparire è atto personale dell'imputato e non può essere validamente compiuto dal difensore; il consenso espresso dalle parti in udienza non supplisce alla mancanza della presenza o della rinuncia personale dell'imputato. Per tali ragioni la Corte ha annullato le sentenze dei giudici di merito per la violazione procedurale e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio (annullamento con conseguente ripetizione del giudizio).

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Norma richiamata nell'ambito delle nullità processuali per la disciplina degli impedimenti e della presenza dell'imputato; la Corte la intrepreta nel senso che l'impedimento derivante da misura restrittiva legittima il rinvio.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma relativa alla disciplina dell'impedimento dell'imputato; richiamata nella valutazione della legittimità della mancata comparizione per causa di forza maggiore (custodia).

  • art. 420-bis c.p.p. e ss.

    Richiamati in relazione alle nullità ed alle rimediabilità degli atti processuali compiuti in violazione di norme inderogabili a pena di nullità.

  • art. 99 c.p.p.

    Interpretato nel senso che alcuni atti (come la rinuncia a comparire) sono personali e non possono essere compiuti dal difensore; il difensore può al massimo comunicare la volontà dell'imputato ma non surrogarsi nell'esercizio di diritti personali.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (conclusioni scritte).

  • Sez. U, sentenza n. 7635 del 30.09.2021 (Rv. 282806)

    "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso"

    Precedente delle Sezioni Unite confermato ed esteso: la Corte ne ricava che anche la custodia in carcere costituisce analogo impedimento legittimo che impone il rinvio e la traduzione.

Massime di principio

  • La custodia cautelare (arresti domiciliari o carcere) costituisce un impedimento legittimo alla comparizione dell'imputato: il giudice deve disporre il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato.
  • La rinuncia a comparire in udienza è atto personale dell'imputato e non può essere validamente compiuta dal difensore; la mera comunicazione del difensore non sostituisce la rinuncia personale.
  • Il consenso delle parti a procedere in assenza dell'imputato legittimamente impedito non sanea la nullità: procedere può comportare l'annullamento degli atti e la ripetizione del giudizio.
  • Se in udienza si svolgono attività (es. esame del coimputato) che possono incidere sulle posizioni dell'imputato assente per impedimento legittimo, detta attività è suscettibile di nullità impugnabile.
  • Per evitare contestazioni, l'impedimento dell'imputato deve essere tempestivamente documentato o comunicato al giudice; in caso di volontà di rinuncia alla presenza, tale volontà deve essere espressa personalmente dall'imputato e documentata.

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