Parere n. 1/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Franco Sabia contro la Regione Campania, il Ministero delle imprese e del made in italy, la Presidenza della Repubblica e nei confronti di Sviluppo Campania S.p.A. per l’annullamento: a) del provvedimento prot. n. FRC2025/PU000740 del 5 marzo 2025, “Decreto di revoca delle agevolazioni, di non ammissione a fruire delle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico “Fondo regionale per la crescita Campania – FRC”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data anteriore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto di revoca delle agevolazioni concesse nell’ambito dell’Avviso pubblico “Fondo regionale per la crescita Campania – FRC”.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 5 marzo 2025 con cui Sviluppo Campania S.p.A. ha disposto la revoca di un finanziamento complessivo di 150.000 euro, composto per metà da contributo a fondo perduto e per metà da prestito agevolato, già erogato in anticipazione. La revoca è stata motivata dall’incompletezza della documentazione di spesa, dal mancato rispetto dei termini di realizzazione e dall’omessa costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall’Avviso e dal contratto di agevolazione. Il Ministero ha prospettato, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardi l’inadempimento di obblighi contrattuali nella fase esecutiva del rapporto e appartenga quindi alla giurisdizione ordinaria. Ha inoltre dedotto la genericità delle censure e la mancata notifica del ricorso a un controinteressato. Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi, in questa fase, sull’istanza cautelare e a disporre gli ulteriori adempimenti istruttori necessari per la decisione sul merito.
Il parere
La Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris, anche alla luce delle questioni prospettate in ordine al difetto di giurisdizione. Non è stato possibile valutare autonomamente il periculum in mora. La decisione sul merito è stata sospesa perché non era ancora pervenuta la relazione istruttoria definitiva del Ministero. È stato ordinato al Ministero di trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, la relazione sul merito, previa partecipazione della stessa al ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già disponibili. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.
Osservazioni
Istanza cautelare
La domanda di sospensione è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris, anche in considerazione del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il periculum in mora non è stato quindi autonomamente valutato.
Giurisdizione
Il Ministero ha prospettato che la revoca sia fondata esclusivamente sull’inadempimento di obblighi contrattuali relativi alla fase esecutiva dell’agevolazione, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario. La Sezione ha riservato ogni decisione sul punto.
Relazione istruttoria sul merito
Il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni la relazione definitiva, previa partecipazione al ricorrente, che deve disporre di almeno 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Decisione sulla base degli atti
In caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.
Norme richiamate
È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Avviso pubblico “Fondo Regionale per la Crescita Campania – FRC”
pubblicato sul B.U.R.C. n. 118 del 27 dicembre 2021
Disciplina gli obblighi del beneficiario, i termini di realizzazione, la documentazione di spesa e la garanzia richiesta, la cui violazione ha fondato la revoca.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6
Richiamato dal Ministero a sostegno della distinzione tra fase pubblicistica di concessione dell’agevolazione e fase esecutiva contrattuale.
Cassazione, Sezioni unite, 15 novembre 2023, n. 31730
Richiamata dal Ministero a sostegno della giurisdizione ordinaria sulle controversie relative all’inadempimento degli obblighi contrattuali nella gestione delle agevolazioni.
Cassazione, Sezioni unite, 8 luglio 2021, n. 19424
Richiamata dal Ministero sul riparto di giurisdizione tra fase pubblicistica e fase esecutiva contrattuale.
Cassazione, Sezioni unite, 10 novembre 2020, n. 25213
Richiamata dal Ministero a sostegno della qualificazione contrattuale della controversia nella fase di concreta utilizzazione dell’agevolazione.
Cassazione, Sezioni unite, 17 luglio 2018, n. 19042
Richiamata dal Ministero sul difetto di giurisdizione amministrativa nelle controversie concernenti obblighi contrattuali del beneficiario.
Cassazione, Sezioni unite, 25 gennaio 2013, n. 1776
Richiamata dal Ministero ai fini del riparto di giurisdizione in materia di agevolazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad agevolazioni pubbliche, la fase pubblicistica di selezione delle domande e individuazione dei beneficiari deve essere distinta dalla fase esecutiva regolata dal contratto di agevolazione.
- Quando la revoca dell’agevolazione è motivata esclusivamente dall’inadempimento di obblighi contrattuali del beneficiario e non dall’esercizio di un potere autoritativo, può radicarsi la giurisdizione del giudice ordinario; la questione deve essere valutata in relazione alla concreta causa della revoca.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, prima della decisione sul merito, la relazione istruttoria deve essere partecipata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni.
- La mancata acquisizione della relazione istruttoria definitiva giustifica la sospensione dell’adozione del parere e il rinvio della trattazione, salva la possibilità di decidere sulla base degli atti disponibili in caso di ingiustificata inerzia dell’amministrazione.
Revoca di agevolazioni del Fondo regionale per la crescita Campania
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un beneficiario di agevolazioni contro il decreto di revoca di un finanziamento concesso nell’ambito dell’Avviso pubblico “Fondo Regionale per la Crescita Campania – FRC”. Il Consiglio di Stato si è pronunciato esclusivamente sull’istanza cautelare e sugli ulteriori adempimenti istruttori, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
Fatti e provvedimento impugnato
Il finanziamento, pari complessivamente a 150.000 euro, era composto per il 50 per cento da un contributo a fondo perduto e per il restante 50 per cento da un prestito agevolato. L’intero importo era stato concesso in anticipazione il 3 agosto 2023 su un conto corrente vincolato.
Il 5 marzo 2025 Sviluppo Campania S.p.A. ha adottato il decreto di revoca, notificato il giorno successivo, rilevando l’inosservanza degli obblighi previsti dall’Avviso e dal rapporto di agevolazione. In particolare, sono stati contestati:
- l’incompletezza della documentazione di spesa;
- il mancato rispetto dei termini procedimentali e dei termini di realizzazione;
- l’omessa costituzione della garanzia fideiussoria richiesta.
Censure e questioni preliminari
Il beneficiario ha chiesto l’annullamento del decreto di revoca e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, formulando plurimi motivi di censura.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha prospettato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la relazione ministeriale, una volta conclusa la fase pubblicistica di selezione delle domande e individuazione dei beneficiari, la concreta gestione dell’agevolazione è regolata da uno specifico contratto tra ente gestore e beneficiario. La revoca impugnata sarebbe stata determinata esclusivamente dall’inadempimento di obblighi contrattuali e non dall’esercizio di un potere autoritativo; la controversia apparterrebbe pertanto alla giurisdizione ordinaria.
Il Ministero ha inoltre dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure, non essendo indicate le ragioni della violazione delle disposizioni contrattuali, il comportamento concretamente conforme agli obblighi assunti o gli errori di valutazione e i vizi procedimentali imputabili all’amministrazione;
- l’inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, non potendo Sviluppo Campania S.p.A. essere qualificata come controinteressata, poiché costituisce la struttura organizzativa incaricata della gestione dell’Avviso e delle agevolazioni.
Decisione sull’istanza cautelare
La Sezione ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, anche in considerazione delle questioni sollevate dal Ministero in materia di giurisdizione. Per tale ragione, il periculum in mora non è stato autonomamente valutato.
Il rigetto cautelare non costituisce decisione definitiva sul ricorso, poiché il parere precisa che ogni decisione in rito e nel merito resta impregiudicata.
Incombenti istruttori e partecipazione del ricorrente
La Sezione ha rilevato che non era ancora pervenuta la relazione istruttoria definitiva del Ministero e ha quindi sospeso l’adozione del parere sul merito.
Il Ministero dovrà trasmettere la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione al Consiglio di Stato, la relazione dovrà essere partecipata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere contrario alla sospensione cautelare, ha sospeso l’adozione del parere definitivo e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. La questione della giurisdizione, l’eventuale genericità delle censure, la dedotta mancata notifica a un controinteressato e il merito della revoca restano quindi da esaminare dopo l’acquisizione della relazione ministeriale definitiva e delle osservazioni del ricorrente.
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