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Ordinanza

Ordinanza n. 670/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Lazio, anche nella parte in cui si prevede la presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza dal 18 dicembre 2025, ove di interesse; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Lazio per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate e graduatoria conclusiva, con contestazione dell'esito della prova scritta e del punteggio attribuito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, tra cui l'avviso di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori, la graduatoria degli idonei e l'elenco dei vincitori per la Regione Lazio, gli esiti anonimi rettificati della prova scritta, l'esito e la prova dello stesso ricorrente, i verbali di correzione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto al riesame del punteggio della prova scritta, la ricollocazione in graduatoria e la condanna in forma specifica delle amministrazioni al riesame. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguarda il provvedimento di esclusione dalla procedura e la graduatoria finale. Il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il giudice, senza anticipare la valutazione sull'ammissibilità del ricorso, ha rilevato che il gravame era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione, della prova scritta, del punteggio o della graduatoria. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, ritenuti potenziali controinteressati. Considerato l'elevato numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifiche indicazioni quanto ai contenuti dell'avviso, alla pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza, alla creazione del collegamento informatico “Atti di notifica” e alla conservazione online della documentazione. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza; la prova dell'avvenuto adempimento deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi a pena di improcedibilità. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata oggetto di rinuncia da parte del ricorrente; il giudice ne ha preso atto senza adottare una misura cautelare.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    almeno un controinteressato

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato non esclude, quando il giudizio coinvolge una pluralità di soggetti potenzialmente pregiudicati, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento delle domande.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato compimento della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova entro i termini assegnati comporta l'improcedibilità del gravame.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale e contro la graduatoria finale può incidere sulla posizione di tutti i soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei potenzialmente pregiudicati, anche se il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di obiettive difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo modalità idonee a garantire la conoscibilità degli atti e del processo.
  • Il termine assegnato per effettuare la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositare la prova dell'adempimento sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTermini del procedimento

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