Cassazione Penale, Ordinanza n. 20077/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che la genericità dei motivi di appello ne determinava l'inammissibilità originaria e rendeva non censurabile in cassazione la mancata motivazione della sentenza di appello su tali doglianze. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale continuata e in concorso. Con il ricorso ha dedotto: (1) vizio di motivazione per omessa risposta della Corte di appello ai motivi di gravame; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale; (4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché i corrispondenti motivi di appello erano del tutto generici e quindi geneticamente inammissibili; perciò la Corte territoriale non era tenuta a esaminarli nel merito, e il difetto di motivazione della sentenza di appello su motivi già inammissibili non può essere denunciato in cassazione.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nel contesto della disciplina del ricorso per cassazione; la decisione si fonda però soprattutto sul principio di inammissibilità dei motivi di appello generici e sulla conseguente non sindacabilità del difetto di motivazione in cassazione.
Non è citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama il concetto di inammissibilità originaria del gravame di merito per genericità dei motivi.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- I motivi di appello del tutto generici sono affetti da inammissibilità genetica e non impongono al giudice dell'impugnazione un esame nel merito.
- Quando il gravame di merito è originariamente inammissibile per genericità, il difetto di motivazione della sentenza di appello sulla relativa doglianza non può essere utilmente dedotto in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per colmare la carenza di specificità dei motivi di appello, né per trasformare in vizio di motivazione ciò che deriva dalla radicale inammissibilità del gravame di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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