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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12083/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a indagine, quale legale rappresentante della società 'Royal Q&C s.a.s.', ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva rigettato la richiesta ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero. L'atto era stato proposto formalmente come appello cautelare e conteneva censure di merito, senza dedurre specifiche violazioni di legge. La Suprema Corte ha rilevato che contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è esperibile solo il ricorso per cassazione; inoltre, ha escluso la possibilità di conversione dell'atto in ricorso perché il difensore che lo aveva sottoscritto non era iscritto all'albo speciale della Cassazione ex art. 613, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Individua il rimedio cautelare reale avverso il decreto di convalida del sequestro, cui si riferisce l'ordinanza impugnata.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Le ordinanze rese ai sensi di tale disposizione sono impugnabili solo con ricorso per cassazione.

  • art. 325 c.p.p.

    L'impugnazione deve contenere deduzioni di violazione di legge per essere scrutinabile come ricorso per cassazione nel procedimento cautelare reale.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    La sottoscrizione dei motivi da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale della Cassazione impedisce la valida proposizione del ricorso; la conversione dell'atto non è ammissibile in tale ipotesi.

Massime di principio

  • Avverso le ordinanze emesse in materia di riesame cautelare reale ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. non è ammissibile l'appello, ma soltanto il ricorso per cassazione.
  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è necessario dedurre violazioni di legge; motivi limitati al merito non consentono l'ammissibilità del mezzo.
  • L'eventuale erronea qualificazione dell'atto come appello non consente la conversione in ricorso per cassazione se l'atto è sottoscritto da difensore privo dell'iscrizione all'albo speciale ex art. 613 c.p.p.
  • La mancanza del requisito soggettivo del difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso anche quando l'impugnazione sia stata proposta contro un provvedimento astrattamente ricorribile per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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