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Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento • del provvedimento n. 307408 del 27 ottobre 2022 notificato il 2 novembre 2022, emanato dal Comando Generale, di diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presso una sede esistente nella provincia di Napoli o in subordine presso qualsiasi sede della Regione Campania ex art. 42-bis d. lgs. 151/2001; • del provvedimento 252926/2022 di preavviso di diniego; • di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti.

Giustizia amministrativa202201208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, resa dal ricorrente con atto sottoscritto dal difensore e depositato in giudizio. La sopravvenuta concessione del trasferimento ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sulla legittimità del diniego impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate per giuste ragioni.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presso una sede della provincia di Napoli o, in subordine, della Regione Campania ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego del Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché il relativo preavviso di diniego e gli atti connessi, chiedendo l'assegnazione temporanea presso una sede nella provincia di Napoli o, in subordine, presso qualsiasi sede della Regione Campania. Nel corso del giudizio ha ottenuto il trasferimento richiesto e ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dal militare; il giudizio non ha esaminato nel merito i presupposti per il suo accoglimento.

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio a seguito della rinuncia.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale sulla rinuncia al ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sulla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando interviene dopo che l'amministrazione ha soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, consente al giudice di definire il processo prendendo atto della rinuncia senza esaminare nel merito la legittimità dell'atto impugnato.
  • La sopravvenuta concessione del trasferimento o dell'assegnazione richiesta elimina l'interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego, quando il ricorrente dichiari di rinunciare al ricorso.
  • In presenza di una rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate ove il giudice ravvisi giuste ragioni.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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