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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5671/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che, pur convalidando l'arresto di Carratù Mirko, non convalidava quello operato nei confronti di Gennaro Testa. Il motivo formale unico era violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 380 e 382 c.p.p.): si censurava che il GIP avesse tenuto una valutazione parcellizzata evitando di valorizzare la pluralità di elementi direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria (riconoscimento delle scarpe tramite immagini di videosorveglianza, ritrovamento delle scarpe nella casa di Testa con residui di erba e fango corrispondenti, presenza del correo con le altre calzature, presenza della madre con lavatrice in funzione, assenza di elementi che indicasse presenza di terze persone), e non avesse operato il controllo di mera ragionevolezza richiesto per la convalida dell'arresto in quasi-flagranza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso pienamente fondato: ha condiviso il principio secondo cui il controllo del GIP sulla convalida dell'arresto in quasi-flagranza è di mera ragionevolezza e deve basarsi sugli elementi realmente percepiti dagli agenti. Ha ritenuto che il GIP avesse effettuato una valutazione frammentaria concentrandosi su un solo elemento anziché sulla pluralità di circostanze e prova diretta raccolta dagli operanti. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, statuendo che l'arresto di Testa Gennaro era legittimo.

Norme richiamate

  • art. 380 cod. proc. pen.

    Invocato dal Procuratore come fondamento del motivo di impugnazione (violazione di legge/vizio di motivazione) relativo alla convalida dell'arresto; la Corte ha esaminato il vizio di motivazione dedotto secondo i criteri di legittimità.

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Richiamato assieme all'art. 380 come norma rilevante per le impugnazioni incidenti sulla motivazione dell'ordinanza di convalida/non convalida; utilizzato nel quadro del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e modifiche successive

    Dispositivo che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto in sede di trattazione; la Corte ha proceduto con tale modalità scritta prevista dalla normativa emergenziale.

  • Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017 (Lattarulo, Rv. 269428)

    Giurisprudenza richiamata quale principio: in tema di arresto in quasi-flagranza il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto e valutando gli elementi in possesso agli agenti al momento dell'intervento.

  • Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016 (Cosman, Rv. 266566)

    Principio secondo cui, se il ricorso verte sulla rivisitazione di una fase ormai perenta e mira a verificare la correttezza dell'operato degli agenti, la Corte può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata per evitare un rinvio meramente formale privo di effetti pratici.

Massime di principio

  • Nel caso di arresto in quasi-flagranza il controllo del giudice di convalida è limitato a una verifica di "mera ragionevolezza": deve valutare gli elementi così come percepiti dagli agenti, senza entrare in un approfondito sindacato sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari.
  • Il giudice non può effettuare una valutazione parcellizzata: elementi materiali e le percezioni dirette degli operanti (es. riscontri da videosorveglianza, rinvenimenti nella dimora, corrispondenze di tracce) vanno considerati congiuntamente nel giudizio di convalida.
  • Se la decisione del GIP si fonda sull'omissione o sulla sottovalutazione di elementi direttamente percepiti dagli agenti, la Cassazione può annullare l'ordinanza di non convalida; quando la materia è esaurita e priva di ulteriori effetti processuali, l'annullamento può essere disposto senza rinvio.
  • Le impugnazioni fondate su vizi di motivazione devono puntare a dimostrare che il giudice non ha applicato correttamente il criterio di verifica previsto dalla giurisprudenza (ponendosi nella situazione dell'operatore), piuttosto che richiedere un nuovo esame di merito degli elementi.
  • Proceduralmente, in presenza delle disposizioni emergenziali (art. 23 D.L. 137/2020 e succ.), il contraddittorio scritto può essere utilizzato per la trattazione del ricorso in Cassazione.

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