Cassazione Penale, Sentenza n. 43761/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Liverani dall'accusa di corruzione propria in atti giudiziari. La Procura Generale lamentava vizio di motivazione (illogicità, contraddittorietà e incompletezza), sostenendo che, posto il consolidato accordo corruttivo tra Sisca, Vassallo e Seregni nell'interesse finale di Liverani, era illogico ritenere che la corruzione si fosse realizzata senza la compartecipazione o almeno la consapevolezza del destinatario dell'interesse (Liverani). Contestava altresì la valutazione delle registrazioni fonografiche prodotte dalla difesa, ritenute dal primo giudice decisive per l'assoluzione e dal ricorrente sospette quanto alla genuinità e alla rilevanza probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente affrontato e confutato i punti chiave che avevano sostenuto la condanna in primo grado, motivando in modo coerente la riforma in senso assolutorio. La Cassazione ha richiamato il principio per cui, pur dovendo il giudice d'appello confrontarsi specificamente con le argomentazioni del primo grado quando rovescia una sentenza, l'intensità dell'onere motivazionale è diversa a seconda che si passi da assoluzione a condanna o da condanna ad assoluzione: quando si riforma una condanna in assoluzione è sufficiente dimostrare l'esistenza di ricostruzioni alternative e demolire la sostenibilità della valutazione opposta, senza dover raggiungere il livello probatorio richiesto per una condanna. Ha inoltre ritenuto che le argomentazioni del Tribunale fossero, in parte, basate su congetture logiche (la presunta inverosimiglianza che Sisca corrompesse senza il supporto di Liverani) insufficienti a provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alle registrazioni, la Cassazione ha osservato che, pur segnalando una possibile carenza argomentativa della Corte d'appello circa la genuinità, tali acquisizioni costituivano elementi di discarico non decisivi per l'accusa e la loro contestazione non avrebbe alterato l'esito complessivo.
Norme richiamate
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
ad 533, comma 1, cod. proc. pen.
richiamo alla regola del giudizio sull'imputato e alla necessità che il convincimento del giudice rispetti la presunzione di innocenza e il canone del 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la motivazione dell'appello deve conformarsi a tale criterio
S.U. n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)
principio secondo cui il giudice d'appello, nel riformare una decisione di primo grado, deve confutare in modo specifico e completo le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata
S.U. n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
precisa l'asimmetria dell'onere motivazionale: la 'motivazione rafforzata' non è uniforme per tutte le ipotesi di ribaltamento della prima decisione; è più stringente quando si passa da assoluzione a condanna rispetto all'opposto, dato l'effetto della presunzione di innocenza e del ragionevole dubbio
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una condanna in senso assolutorio deve comunque confrontarsi specificamente con le argomentazioni del primo giudice, ma l'intensità della motivazione richiesta è minore rispetto al caso di riforma di una assoluzione in condanna: è sufficiente dimostrare l'esistenza di ricostruzioni alternative e demolire la sostenibilità della valutazione opposta
- Inferenze logiche basate sulla sola 'inverosimiglianza' di una condotta (es.: l'ipotesi che un corruttore non agisca finanziariamente senza il favore del beneficiario) non possono sostituire la prova della partecipazione dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; le congetture non sono idonee a fondare una condanna
- Elementi prodotti a discarico (come registrazioni a favore dell'imputato) richiedono valutazione sulla genuinità e rilevanza; tuttavia, se tali elementi restano non decisivi per l'accusa, eventuali carenze motivazionali su di essi possono risultare ininfluenti sull'esito complessivo
- Nel valutare la responsabilità concorrente in reati quali la corruzione, il giudice deve distinguere tra prova diretta di compartecipazione/consapevolezza e mere plausibilità o suggestioni logiche: solo la prima può soddisfare lo standard del 'oltre ogni ragionevole dubbio'
- La Procura che impugni un'assoluzione deve formulare censure che dimostrino che la valutazione alternativa dell'appello sia manifestamente illogica o omissiva rispetto ai punti decisivi di prova, tenendo conto del diverso grado di onere motivazionale a seconda della direzione della riforma
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