Cassazione Penale, Ordinanza n. 29111/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/10/2024, lamentando in sostanza l'asserita incongruità della motivazione sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La Corte di cassazione rileva però che la censura è generica e si risolve in una critica infondata alla motivazione di merito: il giudice di appello aveva infatti spiegato l'aumento rispetto al minimo valorizzando l'intensità del dolo e la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali. Il ricorso non si confronta realmente con tali valutazioni di merito, che risultano logicamente e congruamente motivate e quindi non sindacabili in cassazione nei termini proposti.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formulare censure generiche, senza un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito.
- La determinazione della pena oltre il minimo edittale è legittima se il giudice di merito la sorregge con una motivazione congrua e logica, valorizzando elementi quali l'intensità del dolo e la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.
- Le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate non sono sindacabili in cassazione quando il ricorso non evidenzi specifici vizi argomentativi o giuridici.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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