Cassazione Civile, Sentenza n. 18917/2020 del 11/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante all'avv. Rita Pugliese per l'attività resa in favore di Marcello Fondacaro, persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia. Il tribunale aveva ritenuto che, poiché il programma prevedeva l'assistenza legale anche innanzi alla magistratura di sorveglianza, il Ministero dell'Interno fosse parte necessaria del giudizio; l'opposizione era stata notificata soltanto al Ministero della Giustizia e pertanto rigettata. La ricorrente ha dedotto in Cassazione la violazione di norme processuali (art. 360 n.3 c.p.c., artt. 170 e 185 DPR 115/2002) e censurato la motivazione che aveva dato rilievo a una nota del Ministero dell'Interno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, quando la parte assistita è ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, l'onere economico dell'assistenza legale è a carico del Ministero dell'Interno (art. 17 dl n.8/1991) e pertanto quest'ultimo è parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex art. 115 DPR 115/2002. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'errata indicazione del legittimato passivo è, in linea di massima, mera irregolarità sanabile (art. 4 L. 260/1958). Nessuna condanna di spese di lite, e richiamo alla eventuale integrazione del contributo unificato a norma dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Fondamento di legittimità per il ricorso per cassazione; invocato dalla ricorrente per denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 170 e art. 185 comma 1 d.P.R. n. 115/2002
Disciplinano il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari e le relative modalità processuali; richiamati per verificare chi sia il legittimato passivo nel giudizio di opposizione
Riferimento generale alla disciplina della liquidazione e opposizione nel patrocinio a spese dello Stato (richiamato nel ragionamento sulla procedura di opposizione)
La liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione è regolata dalle norme del patrocinio a spese dello Stato per quanto riguarda misura e procedimento di liquidazione e opposizione
Stabilisce che alla procedura di liquidazione si applicano le norme del patrocinio a spese dello Stato ma non modifica quale amministrazione sia obbligata al pagamento; la Corte interpreta che l'art. 115 riguarda misura e procedimento, non l'individuazione dell'ente pagatore
art. 13 dl n. 8/1991 conv. in L. n. 82/1991
Norma che istituisce il programma di protezione per i collaboratori di giustizia; quadro normativo che giustifica l'applicazione speciale prevista dall'art. 115 DPR 115/2002
Stabilisce che l'onere economico connesso all'applicazione del programma di protezione grava sul Ministero dell'Interno; da qui la conclusione che il Ministero dell'Interno sia il soggetto esposto all'obbligo di pagamento e dunque parte necessaria
art. 8 comma 9 d.m. n. 161/2004
Prevede l'assistenza legale in favore del collaboratore anche innanzi alla magistratura di sorveglianza; utilizzato per confermare che le spese legali rientrano nelle misure economiche del programma
art. 4 L. n. 260/1958
Principio di sanabilità delle irregolarità processuali: l'errata identificazione del legittimato passivo nel patrocinio a spese dello Stato non impedisce la instaurazione del rapporto processuale ed è sanabile mediante rinnovazione dell'atto o costituzione della amministrazione indicata dal giudice
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in ordine all'obbligo eventuale di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente per la procedura
Massime di principio
- Quando il difensore ha svolto attività in favore di una persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, l'amministrazione tenuta al pagamento delle spese processuali è il Ministero dell'Interno: nelle opposizioni alla liquidazione degli onorari occorre quindi coinvolgere il Ministero dell'Interno come parte necessaria
- L'art.115 DPR 115/2002 applica le regole del patrocinio a spese dello Stato esclusivamente alla misura e al procedimento di liquidazione e opposizione, senza modificare quale ministero sia obbligato al pagamento
- L'errata individuazione del legittimato passivo costituisce, di regola, una irregolarità sanabile e non l'invalidità del processo; la parte che subisce un vizio di notifica può rinnovare l'atto o chiedere la costituzione dell'amministrazione corretta se necessario
- Per evitare rischi processuali, in caso di dubbio sull'appartenenza del patrocinato a particolari istituti (es. programmi di protezione) è prudente notificare l'opposizione a entrambi i ministeri interessati (Giustizia e Interno) o chiedere al giudice indicazioni preliminari sulla legittimazione passiva
- Nel redigere motivi di impugnazione, contestare specificamente l'eventuale sanabilità dell'irregolarità o chiedere la rinnovazione dell'atto può essere decisivo per ottenere la riassunzione del processo a fronte di un vizio di notifica
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