Cassazione Penale, Sentenza n. 26306/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, contestato per furto aggravato in continuazione, ritenendo mancante una valida querela: secondo il giudice di merito, la denuncia presentata dalla persona offesa non conteneva una chiara istanza punitiva né altri elementi univoci dai quali desumere la volontà di punire l’autore dei fatti. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione deducendo violazione di legge, sostenendo che dagli atti risultava invece in modo inequivoco la volontà della persona offesa di perseguire il responsabile. La Corte ha verificato il contenuto della documentazione prodotta e ha rilevato che, accanto alla denuncia/querela predisposta dalla polizia giudiziaria, vi era un atto separato sottoscritto dalla persona offesa nel quale si chiedeva espressamente la punizione del colpevole; ha inoltre valorizzato la successiva condotta della persona offesa, che aveva messo a disposizione degli investigatori una chiave USB con le immagini dei furti. Ha quindi ritenuto che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto nel negare efficacia querelatoria all’atto complessivamente considerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara. La decisione di merito è stata cassata perché la persona offesa aveva formulato una manifestazione inequivoca di volontà punitiva, desumibile sia dall’atto separato allegato alla denuncia, sia dalla condotta successiva di collaborazione con gli investigatori. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità secondo cui la querela può risultare anche da atti predisposti dalla polizia giudiziaria e da integrazioni della denuncia, purché emerga chiaramente la volontà di perseguire l’autore del reato.
Norme richiamate
richiamato come contestazione della continuazione tra i fatti addebitati all’imputato.
norma incriminatrice del furto contestato.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
disposizioni aggravatrici del furto contestato.
Massime di principio
- La validità della querela non richiede formule sacramentali, ma esige che dall’atto e dal comportamento successivo della persona offesa emerga in modo inequivoco la volontà di punire l’autore del reato.
- Un atto predisposto dalla polizia giudiziaria può valere come querela se, complessivamente considerato e sottoscritto dalla persona offesa, contiene elementi sintomatici della chiara istanza punitiva.
- L’integrazione di una precedente denuncia può conferire all’atto valore di querela, quando tale integrazione esprima la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il responsabile.
- In sede di legittimità è censurabile l’errore di diritto del giudice di merito che neghi la sussistenza della querela nonostante dagli atti emerga una manifestazione univoca della volontà punitiva.
- Ai fini della verifica della querela, può essere valutata la documentazione allegata al ricorso quando il vizio dedotto è un error in procedendo e gli atti siano ritualmente conoscibili dalla Corte.
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