Cassazione Civile, Ordinanza n. 02896/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per cassazione formalmente iscritto al n. 23955/2021, proposto avverso la sentenza n. 626/2021 della Corte d'appello di Torino. Dalla motivazione emerge però che lo stesso provvedimento era già stato impugnato con un distinto ricorso iscritto al n. 23934/2021. La parte ricorrente ha rappresentato che l'atto successivamente iscritto a ruolo non costituiva un autonomo ricorso, ma un deposito integrativo relativo al ricorso già pendente, e che la duplicazione dell'iscrizione era dipesa da un disguido del sistema informatico. I motivi di ricorso in senso sostanziale non sono esaminati nel provvedimento, che si limita a risolvere la questione processuale della duplicazione del ruolo.
La decisione
La Corte ha rilevato che due impugnazioni erano state proposte separatamente contro la medesima sentenza della Corte d'appello di Torino. Applicando l'art. 335 c.p.c., ha disposto la riunione del ricorso iscritto al n. 23955/2021 a quello già pendente al n. 23934/2021, valorizzando anche la dichiarazione difensiva secondo cui la seconda iscrizione era frutto di un errore informatico e l'atto era in realtà un deposito integrativo del primo ricorso. Il provvedimento non decide sul merito delle censure contro la sentenza impugnata, ma si limita alla riunione dei procedimenti.
Norme richiamate
Quando contro la stessa sentenza sono proposte impugnazioni separate, la Corte dispone la riunione dei procedimenti.
Massime di principio
- Le impugnazioni separate proposte contro la medesima sentenza devono essere riunite nel rispetto del principio di unità del giudizio di impugnazione.
- La riunione può essere disposta anche quando una seconda iscrizione a ruolo derivi da un mero disguido informatico e l'atto sia sostanzialmente un deposito integrativo del ricorso già proposto.
- In presenza di duplicazione formale delle impugnazioni contro lo stesso provvedimento, il giudice di legittimità può limitarsi a ordinare la riunione senza esaminare il merito delle censure.
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