Cassazione Penale, Ordinanza n. 24494/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di primo grado per un reato contro il patrimonio; l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo, con un unico motivo, censure che tendevano in sostanza a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito della prova, senza indicare specifici travisamenti probatori. Il ricorso è stato ritenuto anche privo di specificità perché riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e completa. Non emerge dal testo una diversa contestazione puntuale sul tipo di condotta oltre al reato ex art. 624-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure miravano a ottenere un sindacato di merito non consentito, in assenza di specifici travisamenti della prova, e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o illogicità manifeste né errori di applicazione della legge penale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e in secondo grado; il testo non ne sviluppa il contenuto precettivo.
art. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Sanzione economica accessoria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti se non si deducono specifici travisamenti della prova.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione è insindacabile in cassazione quando non presenti carenze, illogicità macroscopiche o erronea applicazione della legge penale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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