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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10759/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto aggravato di rapina (artt. 110, 628 commi 1 e 3, 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che dagli atti emergerebbe solo un'aggressione (ammessa dall'Amarilli) ma non l'impossessamento dei beni della persona offesa; ha inoltre dedotto l'assenza di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. per la chiamata in correità, e ha prospettato che si tratterebbe di reati autonomi (lesioni seguite da un successivo furto non imputabile all'Amarilli) anziché del reato complesso di rapina, invocando altresì l'erronea applicazione dei principi sul dolo concomitante e sopravvenuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e perché, nella parte che denunciava violazione di legge penale, manifestamente infondato. È stato ritenuto che l'impugnazione si limitasse a una diversa valutazione dei fatti, non consentita in questa sede, e che l'ordinanza impugnata avesse adeguata motivazione fondata su intercettazioni e dichiarazioni acquisite. La Corte ha inoltre confermato che, in tema di rapina, il dolo specifico può conseguire anche con dolo concomitante o sopravvenuto, giustificando la qualificazione come rapina. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono disposti gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 309

    norma richiamata come base della richiesta di riesame della misura cautelare al Tribunale

  • Codice penale, art. 110

    principio di concorso di persone nei reati richiamato in relazione alla partecipazione dell'Amarilli e di altri all'evento criminoso

  • Codice penale, art. 628

    art. 628 commi 1 e 3 c.p.

    definizione e aggravanti della rapina, applicata alla fattispecie per la sottrazione con violenza e per l'aggravante della pluralità di persone

  • Codice penale, art. 416-bis

    citato nell'atto probabilmente in riferimento ad aggravanti associative; la Corte non ritiene irrilevante la contestazione dell'aggravante della commissione in più persone

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita l'oggetto del motivo di impugnazione e la Corte richiama i limiti procedurali per la formulazione del motivo

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    norma sui riscontri per le dichiarazioni di parte; la Corte osserva che l'ordinanza ha fondato la gravità indiziaria sulle intercettazioni e non su chiamata in correità, rendendo inconducente la censura sulla mancanza di riscontro

  • Codice di procedura penale, art. 616

    consente la condanna alla Cassa delle ammende per ricorso infondato o inammissibile, misura applicata per l'evidente inammissibilità delle censure

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti procedurali di cancelleria disposti dalla Corte a conclusione del procedimento

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nel controllo sulle ordinanze cautelari, verifica la legittimità e la congruità della motivazione ma non può rimettere in discussione la valutazione primaria degli elementi di fatto: i motivi devono essere specifici e attinenti a profili di diritto, non a una diversa valutazione probatoria.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni acquisite agli atti possono costituire base sufficiente per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza che sia sempre necessario un riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., se l'ordinanza non ha fondato la gravità indiziaria su una chiamata in correità.
  • In tema di rapina, il dolo specifico può realizzarsi anche con dolo concomitante o sopravvenuto: non è necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto; pertanto la successiva sottrazione può essere qualificata come rapina se collegata causalmente all'aggressione.
  • Le censure che si limitano ad offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare errori di diritto o travisamenti documentati, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o non specifici può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente, comprese le somme dovute alla Cassa delle ammende.
  • Quando si impugna una misura cautelare, è essenziale concentrare i motivi su profili di diritto e di motivazione dell'atto impugnato, indicando con precisione il vizio dedotto e, se si contesta la valutazione probatoria, delimitare le contestazioni ai profili che la giurisprudenza di legittimità consente di rivedere.

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