Cassazione Civile, Ordinanza n. 27041/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria e banca)
La controversia
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 202.813,22 euro, oltre interessi e spese, nei confronti dei garanti di una società poi fallita il 10 febbraio 2015, in relazione agli scoperti dei conti correnti della società. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 30 aprile 2018, aveva respinto l’opposizione, qualificando le garanzie come autonome e ritenendo tardiva, tra l’altro, l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. In appello, la società veicolo cessionaria era intervenuta tramite la propria mandataria, deducendo di avere acquistato il credito in blocco. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 576/2022 del 3 maggio 2022, ha ritenuto non provata la titolarità del credito della cessionaria: l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale descriveva i crediti ceduti in termini generici e non consentiva di identificare con certezza quello controverso, mentre non era stato prodotto il contratto di cessione. Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo, assorbendo le ulteriori questioni di merito. La cessionaria ha proposto ricorso principale con quattro motivi: ha denunciato che la contestazione della cessione era stata formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, senza possibilità di contraddire e produrre documenti; ha contestato la revoca del decreto nonostante la permanenza in giudizio della banca cedente; ha sostenuto che l’avviso in Gazzetta Ufficiale identificasse adeguatamente i crediti ceduti; e ha censurato la condanna alle spese. La banca ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, denunciando, in particolare, la violazione del contraddittorio per il rilievo officioso della carenza di prova della titolarità della cessionaria e l’illegittima revoca del decreto ingiuntivo nonostante la banca cedente fosse rimasta parte del giudizio. I garanti hanno resistito ai ricorsi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbendo gli altri motivi di entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la contestazione della titolarità sostanziale del credito è una mera difesa, ma la comparsa conclusionale può soltanto illustrare questioni già ritualmente introdotte: non può introdurre per la prima volta una questione nuova che richieda accertamenti in fatto. Inoltre, se la questione mista di fatto e diritto è rilevata d’ufficio, il giudice deve attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.; l’omissione determina la nullità della decisione. La Corte ha altresì ritenuto fondato il motivo incidentale della banca: la mancata prova della cessione da parte dell’interveniente non giustificava la revoca del decreto ingiuntivo richiesto dalla banca, che era rimasta parte del processo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
proprio il rilievo d’ufficio di una questione mista di fatto e diritto – quale quella relativa alla legittimazione sostanziale – avrebbe imposto alla Corte d’appello di procedere all’attivazione del meccanismo di cui all’art. 101 c.p.c., in modo da assicurare il pieno contraddittorio
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione mista di fatto e diritto che non è stata oggetto di discussione tra le parti, deve attivare il contraddittorio prima di deciderla; l’omissione comporta la nullità della decisione.
ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
La comparsa conclusionale ha funzione illustrativa e non consente di introdurre una questione nuova; il giudice non deve decidere su una questione così tardivamente proposta.
il decreto ingiuntivo è stato revocato sulla base dell’accoglimento dell’eccezione di difetto di titolarità attiva dell’asserita cessionaria del credito, ma in tal modo si è pronunciato oltre i limiti dell’eccezione e, comunque, del rilievo d’ufficio circa il difetto di prova della titolarità del rapporto controverso da parte dell’interveniente doValue asserita cessionaria; per cui, evidentemente, non poteva seguire a detto rilievo officioso la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della parte che lo aveva domandato.
Il trasferimento del diritto controverso durante il processo non comporta, di per sé, l’estromissione della parte originaria; la carenza di prova della cessione in capo all’interveniente non consente di revocare il titolo ottenuto dalla cedente rimasta parte del giudizio.
Massime di principio
- La contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è una mera difesa, non soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto; tuttavia, i fatti posti a suo fondamento devono risultare ritualmente acquisiti al processo.
- La comparsa conclusionale può illustrare domande e difese già ritualmente formulate, ma non può introdurre per la prima volta una questione che richieda nuovi accertamenti in fatto.
- Se il giudice intende rilevare d’ufficio una questione mista di fatto e diritto non discussa tra le parti, deve previamente attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.; la decisione assunta senza tale interlocuzione è nulla.
- La mancata prova, da parte del cessionario intervenuto, della titolarità del credito ceduto non giustifica la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal cedente che sia rimasto parte del processo.
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