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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1193/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza di condanna (Tribunale di Udine 26/06/2001) per truffa, sostenendo di aver prodotto nuove prove (corrispondenza, assegni circolari, ricevute fiscali, raccomandata di recesso della persona offesa, documentazione su rimborsi e un provvedimento dell'Autorità Garante) che dimostrerebbero: a) la possibilità e la pratica di rimborsi da parte della società Sinthesis Sistem; b) l'estraneità di Porcelluzzi ai contatti telefonici con la vittima; c) l'impossibilità materiale di restituire il prezzo per mancata ricezione della raccomandata. Hanno inoltre censurato l'ordinanza della Corte d'appello per presunta violazione degli artt. 630 lett. c), 631 e 634 c.p.p. e per mancanza/contraddittorietà di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe pronunciato valutazioni di merito anziché limitarsi al vaglio preliminare di ammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto legittima la valutazione sommaria operata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 634 c.p.p., perché le prove indicate come "nuove" sono risultate, anche in comparazione con il compendio probatorio già acquisito, palesemente inidonee a mettere in dubbio il giudizio di responsabilità. In particolare la Corte ha osservato che: la circostanza di eventuali rimborsi successivi è un "post factum" irrilevante rispetto alla consumazione del reato e non scalfisce la ricostruzione degli artifici e raggiri; gli elementi sulla presunta estraneità della Porcelluzzi ai contatti telefonici non sono decisivi alla luce del suo ruolo aziendale e del vincolo coniugale con Di Bari; il provvedimento dell'Autorità Garante prodotto in Cassazione non era allegato all'istanza di revisione e, comunque, non attestava l'inesistenza di carattere ingannevole della pubblicità. Sono state confermate le spese processuali a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità per manifesta infondatezza delle richieste di revisione; interpretata come filtro bifasico che consente al giudice un controllo sommario sulla palese inidoneità degli elementi nuovi a consentire la riesamina nel merito, evitando la sovrapposizione con la fase rescissoria.

  • art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede come motivo di revisione le prove nuove; la Corte ha valutato che le prove dedotte non avevano, nemmeno in confronto con il materiale già acquisito, valenza tale da infirmare la condanna.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Riferimento alle altre ipotesi e procedure relative alla revisione; utilizzato nel quadro delle norme che regolano l'istanza di revisione e il relativo vaglio.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sul gravame in Cassazione: i motivi del ricorso in cassazione devono essere formulati ai sensi di detta disposizione; i ricorrenti avevano articolato censure su violazione di norme processuali e su motivazione.

Massime di principio

  • La domanda di revisione è sottoposta a un vaglio preliminare (art. 634 c.p.p.): il giudice può compiere una valutazione sommaria sulle prove nuove per escludere quelle palesemente inidonee a modificare il giudicato.
  • Le prove "nuove" devono essere valutate sempre in relazione al complesso probatorio già acquisito: non basta la novità formale se la loro potenzialità dimostrativa, anche comparata, è irrilevante o non decisiva.
  • La restituzione o il rimborso avvenuti dopo la commissione del reato sono fatti "post factum" che, di regola, non cancellano la sussistenza di artifici e raggiri utilizzati per conseguire il profitto illecito.
  • Documenti prodotti solo in sede di ricorso in Cassazione e non allegati all'istanza di revisione non sono valutabili dalla Corte di appello nel vaglio di ammissibilità; è quindi importante allegare fin da subito tutte le prove che si ritengono decisive.
  • La Corte d'appello, nel giudizio di ammissibilità, non deve svolgere un processo di merito compiuto, ma può effettuare una delibazione sommaria non superficiale volta a verificare l'effettiva capacità delle prove nuove di ribaltare il giudicato.

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