Cassazione Civile, Ordinanza n. 00668/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2013, con ripresa a fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado la pretesa era stata accolta solo in parte, con annullamento limitato all’IVA; la C.T.R. Toscana aveva confermato tale esito e aveva ritenuto applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% alle cessioni di componenti destinati a impianti fotovoltaici, valorizzando il solo dato oggettivo della destinazione funzionale dei beni e ritenendo irrilevante la qualità soggettiva del cessionario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e del n. 127-sexies della Tabella A allegata allo stesso decreto. Sostiene che l’agevolazione non potesse essere riconosciuta ove la cessione fosse avvenuta verso soggetti che si limitano a commercializzare e rivendere i beni, e che la C.T.R. avesse erroneamente fondato la decisione solo sull’idoneità oggettiva dei beni a comporre un impianto fotovoltaico, senza verificare se essi costituissero di per sé un impianto oppure se fossero stati effettivamente impiegati per la realizzazione di un impianto, presupposto necessario per distinguere tra le diverse ipotesi agevolative richiamate dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza impugnata non aveva compiuto l’accertamento decisivo richiesto: verificare se i beni fatturati fossero un impianto in sé oppure beni finiti effettivamente utilizzati per costruire un impianto. La Corte ha richiamato i precedenti di legittimità che distinguono tra le fattispecie agevolative dei nn. 127-quinquies e 127-sexies della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972 e ha ribadito che, per l’agevolazione del n. 127-sexies, non rileva la qualità soggettiva del cessionario, ma occorre comunque l’effettivo impiego dei beni nella realizzazione dell’impianto. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché svolga l’accertamento necessario e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma base per la disciplina dell’aliquota IVA e delle agevolazioni applicabili, in combinazione con la Tabella A allegata al decreto.
n. 127-sexies della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972
Riguarda i beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell’impianto; l’agevolazione richiede l’effettivo impiego dei beni nella realizzazione dell’opera, senza che rilevi la qualità soggettiva del cessionario.
n. 127-quinquies della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come fattispecie diversa, riferita all’impianto in senso proprio; la Corte lo usa per distinguere il caso di cessione di componenti che, singolarmente considerati, non costituiscono di per sé un impianto.
artt. 9 e 32 Cost.
Richiamati nei precedenti citati a sostegno della lettura dell’agevolazione in coerenza con la tutela dell’ambiente e della salute e con la promozione delle fonti rinnovabili.
Massime di principio
- Le agevolazioni IVA previste per i beni destinati a impianti fotovoltaici non possono essere applicate in modo estensivo: occorre distinguere tra la cessione di un impianto in senso proprio e la cessione di beni finiti destinati alla sua costruzione.
- Per l’agevolazione riferita ai beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell’impianto, il dato decisivo è l’effettivo impiego dei beni nella realizzazione dell’opera; non è invece determinante la qualità soggettiva del cessionario.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto se i beni oggetto della cessione costituiscano già un impianto oppure siano stati concretamente utilizzati per realizzarlo; la mancata verifica di tale discrimine integra vizio censurabile in cassazione.
- Le norme agevolative in materia IVA, essendo eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
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