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Sentenza

Sentenza del 26/10/2015 n. 1631 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

APPELLO - APPELLO INCIDENTALE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza stabilisce che anche l'appellante incidentale autonomo è tenuto a depositare la copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale entro trenta giorni. L'omesso o tardivo deposito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda l'obbligo dell'appellante incidentale di depositare copia dell'atto di appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Tale obbligo sussiste quando l'appello incidentale è, nella sostanza, un'impugnazione autonoma diretta contro un capo distinto della sentenza, suscettibile di passare in giudicato. Il deposito deve essere effettuato entro trenta giorni, termine previsto per la costituzione dell'appellante, a pena di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 2, ultima parte, D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata introdotta dall'art. 3-bis, comma 7, del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005.

    La norma impone il deposito dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale anche all'appellante incidentale quando l'impugnazione abbia natura autonoma e riguardi un capo distinto della sentenza.

  • Art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Termine di 30 giorni per la costituzione dell'appellante.

    Il termine di trenta giorni costituisce anche il termine entro il quale l'appellante incidentale autonomo deve depositare la copia dell'appello, con sanzione di inammissibilità in caso di inosservanza.

  • Art. 3-bis, comma 7, D.L. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005

    La disposizione ha introdotto la parte dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 rilevante per l'obbligo di deposito dell'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza.

Massime di principio

  • Quando l'appello incidentale contesta un capo di sentenza autonomo e diverso da quello impugnato con l'appello principale, esso deve essere trattato come un'impugnazione autonoma.
  • L'appellante incidentale autonomo deve rispettare gli stessi adempimenti formali e gli stessi termini previsti per l'appellante principale, incluso il deposito presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.
  • Il termine per il deposito è di trenta giorni secondo le regole sulla costituzione dell'appellante; il mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'appello incidentale.
  • Non è sufficiente qualificare l'impugnazione come incidentale: occorre verificare se essa riguarda un capo indipendente della sentenza che potrebbe diventare definitivo in assenza di impugnazione.

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