Cassazione Penale, Ordinanza n. 25894/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la vicenda sostanziale riguarda una pluralità di furti, commessi in numero elevato e da soggetti già gravati da precedenti penali. I ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno in regime di prevalenza; 2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena; 3) vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; 4) vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato congruamente sul trattamento sanzionatorio, valorizzando la reiterazione dei furti, l'esecuzione di pene pregresse e la conseguente spiccata dedizione a delinquere. Quanto al risarcimento, lo ha considerato solo parziale e comunque non sufficiente per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., avendo già inciso sulla concessione delle attenuanti generiche. Quanto alla pena sostitutiva, ha rilevato l'assenza di una formale richiesta in appello e, comunque, la presenza di motivazione implicita negativa fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. e sulla pericolosità concreta. Quanto alla recidiva, ha ritenuto la motivazione adeguata alla luce dei precedenti penali, indicativi di professionalità e abitualità nel delitto.
Norme richiamate
Il parziale risarcimento del danno, non essendo completo, è stato ritenuto inidoneo a integrare la circostanza attenuante; la condotta risarcitoria è stata già valorizzata ai fini delle attenuanti generiche.
I criteri di commisurazione della pena sono stati richiamati per ritenere congrua la motivazione, anche implicita, sul diniego della pena sostitutiva e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
È richiamata, in relazione alla circostanza attenuante del risarcimento del danno, la disciplina delle attenuanti comuni.
Massime di principio
- Le censure rivolte esclusivamente al trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua e non manifestamente illogica, poiché la determinazione della pena rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito nei limiti dell'art. 133 c.p.
- Il risarcimento solo parziale del danno, se non idoneo a integrare integralmente la fattispecie attenuante, non impone il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; può al più rilevare in sede di attenuanti generiche.
- La mancata richiesta formale in appello di una pena sostitutiva può rendere inammissibile la doglianza proposta per la prima volta in cassazione; in ogni caso, il rigetto può risultare anche da motivazione implicita desumibile dai criteri di commisurazione della pena e dalla valutazione della pericolosità concreta.
- La contestazione della recidiva è inammissibile quando si risolve in una critica alla valutazione di merito dei precedenti penali, se il giudice abbia fornito motivazione adeguata circa la loro significatività in termini di abitualità, professionalità o dedizione a delinquere.
Come è indicizzato
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