Cassazione Penale, Sentenza n. 8497/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio del 1/3/2022 per presunte nullità procedurali relative alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: 1) la notificazione sarebbe stata eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. senza che fosse eseguita la notifica al domicilio da lui dichiarato; 2) le notifiche (al difensore e all'imputato) non avrebbero rispettato il termine a comparire di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p.; 3) tali nullità sarebbero state tempestivamente eccepite con memoria depositata via PEC il 22/2/2022.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che: il decreto di citazione era stato emesso il 16/12/2021; prima che fosse messo in notifica il ricorrente aveva validamente revocato il precedente difensore e dichiarato nuovo domicilio via PEC il 20/12/2021; la notificazione al domicilio dichiarato è avvenuta a mezzo raccomandata e ritirata personalmente dal ricorrente il 23/2/2022; la notifica al difensore tramite PEC era avvenuta il 10/2/2022. Pur riconoscendo che entrambe le notifiche non rispettavano il termine a comparire di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p. (nullità relativa), la Corte ha rilevato che la nullità era stata tempestivamente eccepita ma che il ricorrente non ha subito alcun nocumento concreto in quanto, nel giudizio di rinvio, erano state accolte le richieste utili (in particolare la disapplicazione della recidiva e la rideterminazione della pena in un anno di reclusione). Inoltre è stato accertato che il reato non è estinto per prescrizione, atteso che il fatto si riferisce al 19/9/2014 e, alla luce dell'art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000, il termine di prescrizione è di dieci anni (scadenza 19/9/2024). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Norma che incrimina la materia dell'evasione fiscale con riferimento all'uso di fatture per operazioni inesistenti; il reato è stato ritenuto commesso con la dichiarazione del 19/9/2014 e da essa si sono ricavate conseguenze sulla determinazione della pena e sul calcolo della prescrizione.
art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000
Applicata per stabilire il termine di prescrizione decennale per il reato commesso il 19/9/2014; ne consegue scadenza della prescrizione al 19/9/2024.
Regola la notifica al difensore; nel caso si è osservato che la notifica al difensore non rileva se è successivamente intervenuta una notifica regolare all'imputato al domicilio da lui dichiarato, ossia la notifica al domicilio dichiarato prevale e rende irrilevante la preventiva notifica al difensore.
Stabilisce il termine di comparizione di 20 giorni prima dell'udienza. La sua inosservanza costituisce una nullità relativa che, se tempestivamente eccepita, impone il rinvio dell'udienza e la concessione di un nuovo termine libero di 20 giorni consecutivi; non è possibile integrare retroattivamente il termine originario insufficiente.
art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p.
Richiamate in relazione alla nullità assoluta ed insanabile che si sarebbe verificata in caso di omissione totale della notifica all'imputato; la Corte ha invece accertato che la notifica non è stata omessa.
Indica i termini per eccepire le nullità: la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione depositata via PEC il 22/2/2022.
Norma che consente di disporre il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità per l'instaurazione o prosecuzione del processo; applicata per imporre al ricorrente il versamento di €3.000,00 data l'inammissibilità del ricorso e la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 24 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176
Consente l'uso della posta elettronica certificata per atti processuali; la difesa ha depositato la memoria di eccezione via PEC il 22/2/2022 e tale deposito è stato considerato valido e tempestivo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai principi per l'applicazione dell'onere a carico del ricorrente verso la Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La validità della notifica deve essere valutata in rapporto alle dichiarazioni di elezione di domicilio e alle revoche di difensore: una revoca e una nuova elezione di domicilio depositate prima dell'avvio della notifica vincolano l'ufficio a notificare al nuovo domicilio.
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. non esclude la necessità della notifica all'imputato al domicilio dichiarato; se quest'ultima è regolarmente eseguita, la preventiva notifica al difensore può risultare irrilevante.
- L'inosservanza del termine di comparizione di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p. è una nullità relativa: deve essere tempestivamente eccepita (nei termini previsti) per ottenere il rinvio dell'udienza e la concessione di un nuovo termine di 20 giorni consecutivi; non è possibile integrare retroattivamente un termine originario insufficiente.
- La tempestività dell'eccezione è cruciale: anche se la nullità sussiste, l'interesse ad agire può risultare venuto meno se dall'inosservanza non è derivato alcun concreto nocumento all'imputato (ad esempio perché il giudice, nel rinvio, ha accolta la richiesta che l'imputato mirava ad ottenere). In tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato sulla base della data del fatto e delle norme applicabili all'epoca (qui art. 17 d.lgs. 74/2000): è necessario verificare attentamente le modifiche normative intervenute nel tempo.
- L'uso della PEC per depositi di memorie e per revoche/dichiarazioni di domicilio è efficace, ma è importante che tali atti siano tempestivamente formalizzati e risultino agli atti prima dell'esecuzione della notifica.
- In caso di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un contributo alla Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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