Cassazione Civile, Ordinanza n. 15941/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per il periodo d’imposta 2016, maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a una sanzione unica, contestando alla contribuente costi per euro 150.000 ritenuti relativi a prestazioni oggettivamente inesistenti rese da una società collegata, nonché maggiori ricavi desunti da un prospetto extracontabile in cui una quota del prezzo di vendita di alcuni immobili era indicata con la sigla "pag dir", interpretata dall’Ufficio come pagamento in nero. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo provata l’effettività delle prestazioni fatturate e non dimostrata la natura occulta dei maggiori corrispettivi. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione limitatamente al profilo IVA relativo alle operazioni oggettivamente inesistenti, denunciando: 1) violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto non assolto dall’Ufficio l’onere di provare la fittizietà delle prestazioni; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere la CTR valutato gli indizi in modo atomistico e non complessivo. La contribuente resisteva sostenendo che la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione e gli elementi fattuali prodotti a dimostrazione dell’effettività dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi in tema di prova presuntiva: da un lato aveva scartato gli indizi privi di valenza dimostrativa, dall’altro aveva valorizzato elementi gravi, precisi e concordanti, quali l’effettivo pagamento e la regolare fatturazione e contabilizzazione dei costi, la reale operatività della società fornitrice e l’assenza di evasione da parte di quest’ultima. La Corte ha inoltre precisato che la doglianza sull’omessa valutazione del contratto analogo stipulato con altra società non era decisiva, non essendo dimostrata una necessaria correlazione tra eventuale eccedenza di prestazioni e falsità del contratto contestato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall’Agenzia quale norma sulla detraibilità IVA asseritamente violata dal giudice di merito.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall’Agenzia quale norma concernente la rettifica/accertamento IVA asseritamente mal applicata.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall’Agenzia quale base dell’accertamento induttivo/delle rettifiche sui redditi.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
La Corte ribadisce che la presunzione può fondarsi solo su indizi gravi, precisi e concordanti e che il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata respinta perché mirava sostanzialmente a una diversa ricostruzione del merito.
Massime di principio
- In tema di prova presuntiva, il giudice deve svolgere un duplice passaggio logico: prima selezionare gli indizi dotati di rilevanza, poi valutarli globalmente per verificare se, nella loro convergenza, consentano una conclusione univoca sul fatto ignoto.
- La violazione dell’art. 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, oppure abbia tratto il convincimento da un fatto storico non adeguatamente determinato; non è invece sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- Nel giudizio tributario, la prova dell’inesistenza oggettiva di operazioni fatturate può essere desunta anche per presunzioni, ma gli indizi dell’Ufficio devono essere seri e convergenti; a fronte di documentazione di pagamento, fatturazione, contabilizzazione e operatività reale del fornitore, il giudice può ritenere non provata la fictio delle prestazioni.
- L’omessa valorizzazione di un singolo elemento indiziario non determina di per sé la cassazione della decisione se il complessivo apparato motivazionale conserva autonomia e gli altri elementi esaminati sono idonei a sorreggere la conclusione raggiunta.
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