Cassazione Penale, Sentenza n. 41638/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo (del 1/04/2021) per reati di violazione di domicilio, lesioni personali e danneggiamento. Di Franco censurava la valutazione del compendio probatorio e la mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p.; Lo Manto contestava la valutazione delle prove, la ritenuta colpevolezza e la non applicazione dell'art. 131‑bis c.p.; Licata deduceva la erronea ritenuta colpevolezza, chiedeva l'estinzione del reato di violazione di domicilio (con esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose), richiamava la remissione di querela e contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto che i motivi che attaccano la valutazione del fatto e della prova costituiscono doglianze in punto di fatto non sindacabili in Cassazione, poiché la Corte d'appello aveva motivato dettagliatamente senza vizi logici. I censure sulla quantificazione della pena sono manifestamente infondate in quanto rientrano nella discrezionalità del giudice di merito conforme agli artt. 132 e 133 c.p. Tuttavia la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non aveva pronunciato sulle richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.; nel frattempo è decorso il termine di prescrizione dei reati. Perciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati ascritti risultano estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Si riferisce alla richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (non valutata dalla Corte d'appello); la Cassazione rileva che la mancata pronuncia su tale richiesta è cruciale, ma nel frattempo è intervenuta la prescrizione dei reati
Norma relativa alla violazione di domicilio; la Corte d'appello aveva motivato la responsabilità e rimane ferma l'aggravante relativa al delitto di cui all'art. 614
Criteri normativi cui il giudice del merito deve attenersi nella determinazione della pena; la Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito si è mantenuto nei limiti della discrezionalità sancita da tali articoli
Massime di principio
- In Cassazione non è sindacabile la valutazione in fatto svolta dal giudice di merito se la motivazione è logica e dettagliata: le doglianze meramente probatorie vengono normalmente respinte
- Le censure sulla determinazione della pena sono difficilmente accolte in Cassazione, salvo vizio di motivazione o violazione di legge nei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 c.p.
- Se il giudice di merito non si pronuncia su specifiche richieste di proscioglimento (es. ex art. 131‑bis c.p.), la mancata valutazione può rendere necessaria una pronuncia di legittimità o determinare effetti processuali importanti se contemporaneamente sopravviene la prescrizione
- La prescrizione estingue il reato anche se permane dubbio sulla corretta applicazione di istituti di non punibilità: quando decorre il termine prescrizionale la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato
- La remissione di querela e questioni attinenti all'estinzione di singoli capi di imputazione devono essere esplicitamente valutate dal giudice di merito; la loro mancata considerazione può costituire profilo rilevante in sede di impugnazione
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