Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato una cartella di pagamento avente a oggetto l'imposta di successione relativa alla delazione di un soggetto deceduto. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale le contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità è stata però depositata istanza di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022, corredata dalla documentazione attestante il versamento dell'unica rata e dalla rinuncia al giudizio, senza che risultasse ancora adottato un provvedimento di diniego da parte dell'ente impositore.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio in ragione del perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197 del 2022. Ha precisato che l'eventuale diniego dell'ente impositore non era ancora intervenuto, ma avrebbe potuto essere impugnato dalla contribuente insieme al presente provvedimento. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 194 e 198
La controversia si estingue quando risulta perfezionata la definizione agevolata con la documentazione del pagamento dovuto e la rinuncia al giudizio.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate in presenza della definizione agevolata della lite.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 201
Il diniego dell'ente impositore, se emesso, è impugnabile dal contribuente unitamente al provvedimento che definisce il giudizio.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita tramite la procedura agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, con pagamento documentato e rinuncia al giudizio, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata impedisce l'adozione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere applicata in via analogica.
- In caso di definizione agevolata della lite, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di condono.
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