Cassazione Penale, Sentenza n. 36751/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Cagliari, con sentenza del 21 novembre 2024, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per due episodi di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell’IVA, unificati dalla continuazione e commessi a Cagliari il 30 settembre 2015 e il 30 settembre 2016. La Corte di appello di Cagliari, il 14 aprile 2026, aveva dichiarato inammissibile il gravame per genericità delle censure e per la mancata chiara indicazione della formula assolutoria richiesta. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto la violazione dell’art. 581 c.p.p., sostenendo che l’appello conteneva critiche specifiche al giudizio di responsabilità e che l’inammissibilità era stata fondata su rilievi meramente formali. Nell’appello la difesa aveva contestato l’elemento soggettivo, deducendo l’impossibilità oggettiva di presentare le dichiarazioni, l’assenza di finalità evasiva e di vantaggio ricavato dall’omissione, nonché la mancata conoscenza dell’esatto ammontare dell’IVA incassata; aveva chiesto l’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 14 aprile 2026, con rinvio per nuovo giudizio a un’altra Sezione della medesima Corte. Ha ritenuto che i motivi di appello, pur sintetici, fossero collegati a circostanze concrete e proponessero una lettura alternativa degli elementi probatori con specificità sufficiente. Ha inoltre chiarito che la mancata indicazione espressa della formula assolutoria non determina di per sé l’inammissibilità quando la richiesta sia agevolmente ricavabile dalla lettura complessiva dell’atto; nel caso concreto, le censure sull’elemento soggettivo rendevano riconoscibile la richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di appello non può dichiarare inammissibile un gravame specifico per la sola manifesta infondatezza dei motivi. La Corte di cassazione non ha deciso nel merito la responsabilità dell’imputato, rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
La specificità dell’appello si valuta in rapporto alle ragioni della decisione impugnata: l’atto deve enunciare e argomentare critiche pertinenti, ma l’intensità dell’onere è proporzionale al grado di specificità della motivazione contestata.
il giudice di appello non può fare ricorso alla procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati, ma comunque caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.
La manifesta infondatezza non è, di per sé, causa di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.; un motivo specifico non può essere dichiarato inammissibile per tale ragione.
il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, ai sensi degli art. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere, a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile, la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.
La valutazione della manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità, prevista per il ricorso per cassazione, non può essere estesa al giudizio di ammissibilità dell’appello penale.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non espone e argomenta critiche rispetto alle ragioni fattuali o giuridiche della decisione impugnata; il livello di specificità richiesto va commisurato alla specificità della motivazione contestata.
- Il giudizio di appello comporta la rivisitazione del punto della decisione investito dalla doglianza e non consente di dichiarare inammissibile un motivo specifico per la sola manifesta infondatezza.
- La mancata indicazione espressa della formula assolutoria richiesta non rende di per sé inammissibile l’appello se, dalla lettura complessiva dei motivi, la richiesta è agevolmente identificabile.
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